La disoccupazione Naspi, è una prestazione a sostegno del reddito dell’Inps, per coloro che perdono involontariamente il lavoro. Anche per la badante è un diritto alla disoccupazione Inps, il primo requisito è aver cessato la prestazione lavorativa per:
licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo e soggettivo
licenziamento
Dopo il licenziamento, per richiedere la Naspi, devi essere in possesso di alcuni requisiti:
13 settimane di contributi versati, (si contano i sabato, per calcolare una settimana dalla data di inizio del rapporto sino alla fine)
30 giorni di lavoro effettivo in 5 settimane (costituite da 6 giorni), nei 12 mesi precedenti dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
Dopo aver controllato i requisiti della disoccupazione, devi inviare la Naspi entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda di disoccupazione può essere presentata:
direttamente al patronato zonale,
con il Pin dispositivo Inps o Spid,
contattando i numeri verdi del Contact Center Inps.
documento d’identità non scaduto, codice fiscale, permesso di soggiorno non scaduto o la raccomandata speciale della posta in caso di rinnovo del permesso,
la denuncia telematica di cessazione Inps con la lettera di licenziamento,
le ultime tre buste paga firmate,
il modello Sr163 compilato correttamente. (E’ il modello dove devi indicare il codice Iban della banca o posta per ricevere i pagamenti della disoccupazione mensilmente)
gli ultimi 4 bollettini Mav di contributi versati,
contratto di lavoro, se la prestazione lavorativa è a tempo determinato.
La disoccupazione Naspi dura per un massimo di 24 mesi ed è pari alla metà delle settimane lavorate nei 4 anni precedenti. L’importo della disoccupazione delle badanti, è molto più basso rispetto agli altri lavorati, in quanto si prende come riferimento le retribuzioni convenzionali dell’Inps. Ad esempio per un rapporto di lavoro di 25 ore settimanali, la retribuzione oraria convenzionale è di 5,19. Per determinate l’importo, si calcola la retribuzione convenzionale totale ed il numero delle settimane lavorate nel quadriennio.
Per determinare l’importo lordo mensile, si divide la retribuzione lorda totale per il numero delle settimane lavorate e si moltiplica per 4,33 (la media mensile delle settimane). L’indennità mensile di disoccupazione da corrispondere, sarà paria ad euro 395,10 (526,87 * 75%). Dal 4° mese l’indennità Naspi viene decurtata del 3% ogni mese.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/06/badante-Roma-INPS.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2022-03-31 13:43:212022-04-06 13:44:39Le Naspi, la disoccupazione della badante a Roma
Al momento dell’assunzione i datori di lavoro devono chiedere all’Inps (Istituto della previdenza sociale) l’iscrizione del lavoratore per il versamento dei contributi e all’Inail per gli infortuni sul lavoro. Del versamento trimestrale dei contributi previdenziali è responsabile il datore di lavoro, il quale può rivalersi con il lavoratore per la quota a suo carico, con il pagamento della retribuzione mensile o al massimo allo scadere di ogni trimestre.
Con il pagamento dei contributi, le badanti hanno diritto ad una serie di prestazioni previdenziali e socio-assistenziali (pensioni, assegni familiari, indennità di maternità e disoccupazione, infortuni e malattie professionali, assistenza sanitaria). Le badanti conviventi straniere pagano le tasse allo Stato italiano con le stesse regole dei cittadini italiani. Nell’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti è necessario presentare la Dichiarazione dei Redditi (entro il 31 luglio presso uno sportello bancario o postale ovvero entro il 31 ottobre presso un Centro di Assistenza Fiscale),ed effettuare il versamento delle imposte dovute (entro il 20 giugno ovvero entro il 20 luglio, con l’applicazione degli interessi previsti per il tardivo versamento).
La dichiarazione dei redditi costituisce requisito fondamentale per usufruire di una serie di diritti quali: rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta della carta di soggiorno, diritto al ricongiungimento familiare, alle prestazioni assistenziali, richiesta di cittadinanza italiana, ecc. Da ricordare che i lavoratori che perdono il lavoro hanno diritto a rimanere in Italia per almeno sei mesi in cerca di occupazione; trascorso tale termine, se non hanno trovato un nuovo lavoro devono lasciare l’Italia. Se i lavoratori hanno vissuto legalmente per almeno sei anni in Italia e possiedono i requisiti di reddito e alloggio richiesti, possono ottenere la carta di soggiorno che è a tempo indeterminato.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/07/aes-domicilio-roma-contratto-badante-ricorso.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2022-03-30 13:25:222022-04-06 13:26:33I contributi e le tasse delle badanti a Roma
La disciplina della videosorveglianza è uno dei temi trattati da Aes Domicilio che si prende cura delle famiglie selezionando badanti. La disciplina è stata trattata dalla L. 300/1970 c.d. Statuto dei Lavoratori, che permetteva l’installazione di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale .
La materia però fin’ora non era stata affrontata dal punto di vista del lavoro domestico con badante.
Nell’ambito del lavoro con le badanti è sufficiente rispettare la normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) che prevede in capo al lavoratore il diritto alla riservatezza e quindi l’obbligo per il datore domestico di informare la badante ed ottenere il consenso preventivo da quest’ultimo circa l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza.
Se invece il datore decidesse di installare i dispositivi in un momento successivo a quello dell’assunzione ma la badante non fornisse il suo consenso a tal fine, ne conseguirebbe la possibilità data alle parti di recedere dal contratto in precedenza stipulato.
Del tutto diversa la questione quando le apparecchiature siano installate con lo scopo di evitare possibili attività criminali, come il furto di oggetti preziosi o comportamenti violenti nei confronti della persona assistita. In questo particolare caso infatti la giurisprudenza stabilisce che non è necessario il consenso della badante e nonostante la mancanza di questo le prove ricavate dalla registrazione degli impianti potrebbero essere validamente utilizzate in sede di processo penale.
Se però con la scusante di evitare possibili attività criminali da parte della badante, ci si accorge che la badante stessa non svolge le sue mansioni come stabilito al momento della stipula del contratto di assunzione, non è possibile utilizzare le prove raccolte per un eventuale ricorso al giudice del lavoro.
Aes Domicilio ricorda sia alla famiglia che alla badante, che quello che viene visualizzato, dove un dipendente ruba dalla casa o che si appropria di alcuni oggetti del magazzino, una badante che picchia l’anziano, si addormenta davanti alla televisione, le prove registrate dalle telecamere anche se acquisite senza il consenso della badante e dei sindacati, possono essere utilizzate in un eventuale processo penale contro la badante stessa.
Il compito che Aes Domicilio fa per la famiglia è comunicare che se l’anziano non è soddisfatto dell’opera del lavoratore domestico e la vuole licenziare, il CNNL prevede, il recesso libero ossia senza giusta causa o giustificato motivo purché sia dato il preavviso. Insomma, non valgono le comuni regole dei dipendenti che difficilmente possono essere licenziati.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/10/video-sorveglianza-badante-aes-roma.jpg8191000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-10-21 15:34:032021-10-18 15:35:53La videosorveglianza delle badanti: il caso di Roma
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), con le maggiorazioni introdotte per il periodo ponte dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è destinato anche a colf, badanti conviventi e bandati ad ore, più i lavoratori domestici in genere (italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia).
L’assegno, a differenza di quanto avviene per la quasi totalità dei lavoratori subordinati, viene erogato direttamente dall’INPS. L’importo è calcolato in base alla contribuzione di lavoro domestico, alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare e ai redditi conseguiti dal nucleo familiare. A chi spetta l’ANF e come presentare domanda?
Il decreto legge n. 79/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2021, che ha introdotto l’assegno temporaneo come misura sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha innalzato il valore mensile dell’ANF per il medesimo periodo per un valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Tra i destinatari della misura vi sono anche i lavoratori domestici, per i quali l’INPS applicherà l’aumento in automatico al momento della liquidazione dell’importo spettante a seguito della presentazione della domanda ANF. La disciplina sul rapporto di lavoro domestico si applica quando il lavoratore, anche straniero, presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per il funzionamento della vita familiare (art. 1 della legge n. 339/58).
La norma fa rientrare nel novero della disciplina del lavoro domestico quei rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.
Si intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. Sono pertanto lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
La categoria dei lavoratori domestici comprende quindi tutti i lavoratori che svolgono esclusivamente attività lavorativa nelle abitazioni di terze persone per il soddisfacimento delle esigenze domestiche.
La prestazione dei domestici, riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati, deve:
avere continuità (cioè non essere puramente occasionale: art. 1 L. 339/58);
essere resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro;
rispondere a un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare (e non dell’attività istituzionale e professionale).
Nucleo familiare
La composizione del nucleo familiare ai fini ANF è disciplinata dal comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n. 797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all’art. 4).
Sulla scorta di questa disciplina, come chiarito e ricostruito anche dall’INPS, possiamo desumere e affermare che il nucleo familiare dell’avente diritto all’ANF può essere formato da:
il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.
L’assegno al Nucleo Familiare per i lavoratori domestici comunitari spetta per i familiari residenti in Italia o all’estero, mentre per i lavoratori domestici extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) spetta l’ANF:
solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
Due sentenze della Corte di Giustizia Europea del 2019 (cause C-302/2019 e C-303/2019) hanno riconosciuto inoltre il diritto all’ANF anche ai soggiornanti di lungo periodo in Italia che abbiano i familiari residenti in un Paese terzo: questa decisione i basa sul diritto alla “parità di trattamento” dei cittadini contenuta nella direttiva europea 2003/109/CE.
Reddito familiare
È costituito dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri soggetti componenti il suo nucleo familiare.
Nella definizione del suo ammontare ai fini della determinazione dell’assegno spettante, concorrono a formare il reddito familiare:
i redditi assoggettabili all’IRPEF compresi quelli a tassazione separata (esempio: arretrati anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso; liberalità di fine rapporto);
i redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati all’Irpef;
i redditi di qualsiasi natura anche quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
il reddito dell’abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria;
i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10%.
ANF: importo 2021
L’importo dell’ANF per i lavoratori domestici 2021 è calcolato in base:
alla contribuzione di lavoro domestico;
alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare;
ai redditi conseguiti dal nucleo familiare.
In caso di domanda per periodi pregressi deve essere inviata una richiesta per ogni anno e gli eventuali arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/09/badante-colf-assegni-familiari-roma.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-09-16 14:42:442021-09-24 14:43:08Assegni familiari a Roma: un bonus per badanti e colf
Badanti a Roma e il rimborso del Canone della RAI.
Ancora pochi giorni per richiedere l’esenzione del canone Rai anceh per gli anziani di Roma. Vediamo quali sono i requisiti necessari e quando è fissata la scadenza per la domanda.
Generalmente, il canone Rai ammonta a 90 euro annui e viene messo direttamente in bolletta. Generalmente, la scadenza per inoltrare la domanda di esonero dal pagamento del canone Rai è fissata al 31 luglio. Ma quest’anno, causa la sospensione di Ferragosto delle scadenze fiscali il termine è fissato al prossimo 20 agosto.
Tuttavia, possono richiedere l’esenzione del canone Rai solo determinate categorie. I requisiti per fare domanda sono i seguenti: aver compiuto 75 anni di età entro il 31 luglio; avere un reddito annuo che non superi gli 8mila euro, risultato della somma tra il reddito della persona che avanza richiesta e il reddito del coniuge; non essere conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ma fanno eccezione colf, badanti e altri collaboratori domestici); essere in possesso di una televisione o più televisori nell’abitazione nella quale è fissata la residenza; nel caso di un’abitazione che non è la stessa in cui si è fissata la residenza, non è possibile accedere all’esenzione dal pagamento del canone Rai.
Come ottenere l’esonero per gli anziani e le badanti di Roma
Per ottenere l’esonero dal pagamento dei 90 euro dell’abbonamento televisivo, gli over 75 devono rispettano i seguenti termini:
il 30 aprile per richiedere l’esonero totale (per coloro che hanno compiuto 75 anni entro il 31 gennaio);
il 31 luglio, ovvero il 20 agosto, per richiedere l’esonero parziale (per i contribuenti che hanno compiuto gli anni da febbraio a luglio).
L’Agenzia delle Entrate collega l’intestazione di un’utenza elettrica al possesso di almeno un televisore, anche se non sempre è così. I contribuenti che non possiedono alcun televisore in casa, quindi, possono richiedere la disdetta del canone ed evitare il pagamento. Diversa è la situazione di una famiglia che possiede il televisore, ma non sfrutta i canali in chiaro: la tassa si applica a prescindere, essendo collegata al possesso dell’apparecchio. Per vedersi cancellati dalla lista dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che non possiedono alcun televisore possono compilare l’apposito modulo nel quale dichiarano di essere titolari di un’utenza elettrica senza possedere apparecchi televisivi. In tal modo è possibile ottenere l’esonero dal pagamento dei 90 euro annui. In questi casi, però, la dichiarazione di non possesso di un televisore va presentata ogni anno fino a quando la situazione non cambia e le scadenze da considerare sono diverse. Chi risponde a tutti i requisiti accede alla cancellazione della metà del totale del canone annuo. Se invece si sono compiuti 75 anni d’età entro il primo gennaio di quest’anno, l’esenzione dal pagamento del canone è del 100%, (ma la scadenza è già trascorsa lo scorso 20 aprile 2021).
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/08/badanti-rimborso-canone-RAI.jpg6621000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-08-16 16:09:302021-08-31 16:11:29Badanti Roma: il Rimborso Canone Rai
Per tutti i cittadini non autosufficienti che necessitano dell’aiuto di figure di sostegno come badanti e colf, arriva il rimborso di 300 euro mensili messo a disposizione per compensare, almeno in parte, le spese affrontate per provvedere agli stipendi. Si parla di un massimo di 3.600 euro all’anno. Previsto, inoltre, un ulteriore contributo di 300 euro per l’assunzione di un sostituto in caso di maternità del professionista che si occupa della persona non autosufficiente.
Queste, dunque, le principali misure introdotte lo scorso primo luglio da CassaColf, lo strumento che il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico (sottoscritto da Domina, Fidaldo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS e Federcolf) ha costituito per fornire prestazioni e servizi a favore di lavoratori e datori di lavoro iscritti. I nuovi aiuti andranno ad aggiungersi a quel pacchetto di prestazioni e servizi già garantiti da CassaColf.
A beneficiarne, tutti quei lavoratori e datori di lavoro che possiedono un regolare contratto e che non hanno mancato di versare i contributi obbligatori previsti dall’accordo collettivo. Dallo scorso 1° luglio è operativo il nuovo regolamento di CassaColf, che introduce importanti aiuti rivolti ai datori di lavoro domestico: quelli più fragili che si trovano a fare i conti con una condizione permanente di non autosufficienza e quelli che, in caso di maternità dell’assistente familiare, devono ricorrere a un sostituto e lo fanno con regolare contratto. Un incentivo a chi sceglie la strada della regolarità.
In caso di non autosufficienza permanente e certificata il rimborso previsto è di 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi, per un totale di 3.600 euro, spiegano da CassaColf. In caso di assunzione di un sostituto che vada a prendere temporaneamente il posto del lavoratore titolare costretto a ritirarsi per maternità, il sussidio sarà di 300 euro, una tantum, per ogni professionista assunto in sostituzione. Per ottenere gli aiuti, il richiedente dovrà aver versato almeno un anno di contributi alla Cassa.
Oltre ai sussidi, il pacchetto di prestazioni Covid per gli assistenti familiari risultati positivi è stato prorogato fino al 31 ottobre 2021. In particolare, si legge nel comunicato, è prevista “indennità giornaliera da 100 euro per un massimo di 50 giorni l’anno in caso di ricovero in strutture ospedaliere; indennità giornaliera da 30 euro per un massimo di 10 giorni l’anno in caso di isolamento domiciliare a prescindere dal ricovero ospedaliero a seguito di positività al Covid-19; indennità giornaliera per i figli a carico, da 40 euro, per un massimo di 14 giorni; rimborsi fino a 200 euro per l’acquisto di materiale sanitario e fino a 100 euro per visite domiciliari di personale medico o infermieristico”.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/07/aes-domiclio-bonus-covid-Roma-badante.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-07-20 16:00:182021-07-22 16:04:02Bonus per gli anziani a Roma: un contributo per pagare la badante
Per le ferie non godute e relativo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro arrivano dei chiarimenti da INPS, anche per quanto riguarda i periodi di mancato preavviso, con il messaggio n.2330 del 17 giugno 2021.
Dall’INPS arrivano dei chiarimenti per i datori di lavoro dei lavoratori domestici regolarmente assunti, quindi colf e badanti per esempio, in seguito a quesiti giunti allo stesso Istituto.
INPS ricorda di aver rilasciato con un messaggio del 2013, il n.13156 del 14 agosto, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di ferie non godute o mancato preavviso per colf e badanti in caso di licenziamento o comunque di rapporto di lavoro cessato. INPS specifica che per i periodi di ferie non godute di colf e badanti, e per il mancato preavviso, cui corrispondono le rispettive indennità, il datore di lavoro deve procedere al pagamento dei rispettivi contributi fino all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, e procede con un esempio. Vediamo nel dettaglio.
Per le colf e badanti, e in particolare per le ferie non godute e il mancato preavviso, al termine del rapporto del lavoro deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva specifica di carattere retributivo che prevede il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A specificarlo nuovamente è INPS nel messaggio del 17 giugno.
INPS ricorda che nel “Portale dei Pagamenti” sul sito dell’Istituto è stata rilasciata la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di ferie non godute o mancato preavviso. L’Istituto specifica che quella funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione del rapporto di lavoro di colf e badanti valida ai fini giuridici e nel dettaglio:
la data di cessazione del rapporto di lavoro per colf e badanti valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.
Ricorda INPS in merito all’indennità sostitutiva del preavviso che lo stesso Istituto con la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, emanata in seguito alla entrata in vigore del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, ha precisato che le somme erogate come indennità sostitutiva devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Le stesse somme per l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere però attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 maggio 1973 e circolare n. 365 C. e V. del 19 agosto 1974).
Per quanto riguarda le ferie non godute di colf e badanti INPS ricorda che, come stabilito anche dal CCNL di categoria, le stesse non possono essere monetizzate fatto salvo quelle che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute di colf e badanti, ma vale per tutti, ha carattere retributivo. Ricorda INPS in merito la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 e la successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
Nella sentenza viene affermato il principio secondo il quale, specifica INPS “le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro. Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.”
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/06/badante-Roma-INPS.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-06-27 11:36:372021-06-25 11:39:22Roma, aggiornamenti INPS su ‘ferie non godute’ e ‘pagamento contributi’
L’argomento pensione è sempre un tema caldo per quanto riguarda il contratto per badante e badante convivente, per le quali negli ultimi anni stanno avvenendo numerosi cambiamenti di tipo fiscale. Primo tra tutti è indagare bene la famosa questione della “quota 100”, cioè quando con un tot. di anni di età sommati ad un tot. di anni di lavoro si arriva al numero 100 – ma è poi così semplice?
Badanti conviventi e colf conviventi, così come babysitter e la generalità dei lavoratori domestici, sono iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD); al contrario della maggior parte dei lavoratori subordinati, però, l’aliquota destinata a finanziare la pensione (ossia l’aliquota IVS, invalidità vecchiaia superstiti) non è pari al 33%, ma inferiore, pari al 17,4275%.
Questo comporta un trattamento pensionistico più basso per la badante, o la colf: meno sono i contributi versati, più bassa risulterà la pensione.
Bisogna tener presente che la maggior parte delle pensioni dei lavoratori domestici si calcola col sistema contributivo, in quanto non sono numerose colf e badanti che vantano contribuzione antecedente al 1996. Ma procediamo con ordine.
Non è semplice nemmeno soddisfare i requisiti per la quota 100, per i lavoratori domestici. Difatti, per questa pensione anticipata sperimentale, i cui requisiti possono essere perfezionati sino al 31 dicembre 2021, si richiedono:
62 anni di età;
38 anni di contributi (di cui 35 al netto dei periodi di disoccupazione e malattia non integrata, per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria Inps, come colf e badanti).
La quota 100 può essere ottenuta attraverso il cumulo, escludendo però eventuale contribuzione accreditata presso le casse dei liberi professionisti.
Apparentemente sembrerebbe più semplice, per i lavoratori domestici, ottenere la pensione anticipata a 64 anni. Tuttavia, la prestazione non richiede solo il requisito dei 64 anni di età, ma anche:
20 anni di contributi effettivi;
un importo del trattamento almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale, cioè a 1.287,52 euro al mese. Quest’ultima condizione risulta molto difficile da soddisfare per chi possiede versamenti normalmente d’importo basso, come colf e badanti.
La pensione può essere ottenuta dalla badante, o dalla colf, solo se questa, oltre ad aver perfezionato i requisiti elencati:
non possiede contribuzione al 31 dicembre 1995;
in alternativa, ha optato per il computo di tutti i contributi presso la gestione Separata al momento del pensionamento.
Questa pensione può essere ottenuta anche utilizzando un particolare strumento di cumulo dei contributi. Per approfondire: Pensione anticipata a 64 anni.
Colf e badanti possono infine anticipare l’età pensionabile utilizzando la pensione di anzianità: si della prestazione, basata su requisiti di età e di contribuzione, che è stata poi sostituita dalla pensione anticipata. Ad oggi, sono ancora operative alcune tipologie di pensioni di anzianità residuali:
opzione donna, che richiede, per le dipendenti, il compimento di 58 anni di età (59 anni per le autonome) e il perfezionamento di 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2019, previa attesa di una finestra di 12 mesi (18 per le autonome);
la pensione di anzianità in totalizzazione, che richiede 41 anni di contributi (può essere sommata la contribuzione accreditata presso differenti casse, comprese quelle dei liberi professionisti) e l’attesa di 21 mesi di finestra;
la pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti e notturni, che richiede un minimo di 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e una quota (somma di età e contribuzione) almeno pari a 97,6; i requisiti sono più elevati per i lavoratori notturni con un numero di notti inferiori alle 78 all’anno, e per chi possiede contribuzione da lavoro autonomo.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/06/badante-quota-100-pensione.jpg7141000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-06-13 16:10:172021-06-14 16:12:46La badante a Roma e la quota 100: come funziona la pensione
AES DOMICILIO ci tiene a sottolineare che tutti gli articoli compilati hanno un fine puramente ‘informativo’ o ‘esplicativo’ e non hanno alcuna pretesa di esaustività, né entrano nello specifico dei casi. Per questi motivi si invitano i lettori a verificare e comunque a rivolgersi, in ogni caso, agli organi competenti per avere maggiori informazioni e sottoporre le proprie esigenze ed i casi personali. Altresì garantiamo che tutte le informazioni sono desunte da fonti accreditate e per quanto possibile riportate fedelmente.
Il datore di lavoro che decide di mantenere la colf convivente o la badante convivente incinta, dovrà tutelare la salute della lavoratrice fino ai 7 mesi di età del bambino, consentendole permessi per le visite ginecologiche e le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità.
Fermo restando che la famiglia può decidere di licenziare la lavoratrice domestica in qualunque momento, dando il dovuto preavviso, se decide di non farlo, non potrà adibirla al lavoro: nei i due mesi precedenti la data presunta del parto; per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; nei tre mesi dopo il parto; durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, se lo stesso avviene in data anticipata rispetto a quella presunta.
Inoltre, se la lavoratrice è addetta a lavori che, in relazione allo stato di gravidanza, sono troppo pesanti, il divieto viene anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto. Vieppiù, a colf ad ore e badanti ad ore spetta il trattamento economico e normativo di tutte le lavoratrici in congedo di maternità: ciò comporta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione. Inoltre, i periodi di congedo di maternità vengono conteggiati nell’anzianità di servizio.
Ebbene, premessa l’applicabilità al rapporto di lavoro domestico della tutela della maternità di cui all’art. 2110 c.c., anche per tale rapporto di lavoro, in occasione della maternità, deve ritenersi sussistente il divieto di licenziamento per un periodo che, non essendo applicabile nè la l. n. 1204 del 1971, nè le convenzioni internazionali in materia, dovrà essere individuato dal giudice che, in mancanza di usi normativi e in caso di non applicabilità del contratto collettivo di categoria, determinerà equitativamente le modalità temporali del divieto di licenziamento della lavoratrice domestica in maternità, definendo i diritti e gli obblighi delle parti durante il periodo in cui tale divieto sia ritenuto operante (Cass. civile sez. lav., 22/06/1998).
Per maggiore conoscenza, si richiama altresì la sentenza del Tribunale di Napoli: esso si conforma a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, dall’Inps e dall’Ispettorato del Lavoro secondo cui, in ambito domestico, non è vietato licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza. La conseguenza è che il licenziamento da parte del datore di lavoro (e, cioè, la famiglia presso cui si presta servizio) non configura una discriminazione nei suoi confronti – anche se deciso non appena la donna comunica la notizia – e, quindi, non si potrà chiedere nessun risarcimento. Esattamente il contrario rispetto a quanto previsto per la generalità delle lavoratrici dipendenti per le quali vige un divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione e fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Anche un’altra sentenza della Cassazione (2 settembre 2015, n. 17433), ha dichiarato che le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari possono essere licenziate durante la gravidanza. Più precisamente non è illegittimo per legge il licenziamento avvenuto dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno d’età del bambino, se si tratta di una lavoratrice nel settore domestico. E ciò significa che il recesso da parte del datore di lavoro non è qualificabile come illecito o licenziamento discriminatorio, ma può essere validamente esecutivo.
Nella specie, in base all’ex art. 62, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità), alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme relative al congedo per maternità e le disposizioni di cui agli articoli 6, 16, 17, 22 del Decreto stesso. Il lavoro domestico è invece escluso dalla normativa sul divieto di licenziamento della lavoratrice madre prevista, invece, dall’art. 54 del Testo unico sulla maternità e paternità.
In realtà, questo orientamento suscita più di una perplessità se si considera che il Ccnl sulla disciplina del rapporto di lavoro prevede l’applicazione delle norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri anche ai collaboratori domestici dall’inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione per congedo di maternità.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/06/badante-incinta-regole-aes-domicilio.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-06-07 15:43:432021-06-10 15:45:05Roma, che cosa dice la legge in merito alla maternità per le badanti
AES DOMICILIO ci tiene a sottolineare che tutti gli articoli compilati hanno un fine puramente ‘informativo’ o ‘esplicativo’ e non hanno alcuna pretesa di esaustività, né entrano nello specifico dei casi. Per questi motivi si invitano i lettori a verificare e comunque a rivolgersi, in ogni caso, agli organi competenti per avere maggiori informazioni e sottoporre le proprie esigenze ed i casi personali. Altresì garantiamo che tutte le informazioni sono desunte da fonti accreditate e per quanto possibile riportate fedelmente.
I prestiti per badante convivente e colf non sono molto diversi da quelli che vengono erogati agli altri lavoratori dipendenti (il contratto collettivo nazionale del lavoro domestico li classifica così), quindi chi fa parte di queste figure professionali molto importanti per le famiglie non dovrebbe incontrare particolari difficoltà a chiedere e a ottenere un finanziamento, ammesso che la situazione reddituale lo permetta.
Spesso, infatti, le badanti ad ore o le badanti di condominio provengono da paesi esteri e, venendo in Italia, necessitano di una provvista di denaro per far fronte alle spese necessarie all’inserimento.
Infatti, buona parte delle badanti, delle colf e dei collaboratori domestici o di assistenza familiare (servizi educativi, servizi infermieristici e servizi psicologici) non dispongono di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, condizione quasi sempre imprescindibile per ottenere un prestito, e che spesso sono pure straniere e per giunta extra-comunitarie. Cosa può fare in questi casi? La legge le impedisce di ottenere denaro?
La legge non impedisce completamente la possibilità di ottenere un prestito alle badanti, italiane o straniere, senza stipendio fisso, invero, diventa solo un po’ più restrittiva.
Per ottenere prestiti in tali circostanze è necessario ricorrere quindi a quelle particolari forme di finanziamento che non richiedono la presentazione di una busta paga: ce ne sono parecchi tra prestiti senza garanzie, prestiti tra privati, prestiti cambializzati, credito su pegno e altri di questo genere. Si possono ricevere prestiti anche con un contratto a tempo determinato, ma il piano di rientro non deve superare la durata del contratto stesso.
Il prestito viene erogato sul conto corrente, mentre il pagamento delle rate di rimborso avviene con cambiali cartacee, oppure bonifici o bollettini postali. Ricordiamo che, nel caso si salti il pagamento di una cambiale, si viene subito protestati.
Tutto ciò vale anche per le badanti straniere: infatti, cambia molto poco, l’importante è che chi richiede il prestito abbia la residenza in Italia, mentre per le persone extracomunitarie serve anche il permesso di soggiorno. Alcune banche potrebbero inoltre chiedere l’attestazione di pagamento dell’ultimo bollettino Inps e la denuncia del rapporto lavoro all’Inps.
Ma quanto è possibile richiedere e ottenere con questi prestiti? L’importo dipende sempre dal peso delle garanzie che si riescono a presentare e dall’ammontare del proprio stipendio: con un contratto a tempo indeterminato si possono ricevere somme piuttosto alte, diversamente bisogna accontentarsi di piccole cifre, difficilmente superiori a 5000 euro.
Riepilogando, in generale, i requisiti richiesti sono:
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/06/prestito-colf-badante-Roma-Aes.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-06-05 12:16:512021-06-10 12:17:24Roma, le condizioni necessarie ad una badante per ottenere un prestito
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