Roma, aggiornamenti INPS su ‘ferie non godute’ e ‘pagamento contributi’
Per le ferie non godute e relativo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro arrivano dei chiarimenti da INPS, anche per quanto riguarda i periodi di mancato preavviso, con il messaggio n.2330 del 17 giugno 2021.
Dall’INPS arrivano dei chiarimenti per i datori di lavoro dei lavoratori domestici regolarmente assunti, quindi colf e badanti per esempio, in seguito a quesiti giunti allo stesso Istituto.
INPS ricorda di aver rilasciato con un messaggio del 2013, il n.13156 del 14 agosto, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di ferie non godute o mancato preavviso per colf e badanti in caso di licenziamento o comunque di rapporto di lavoro cessato. INPS specifica che per i periodi di ferie non godute di colf e badanti, e per il mancato preavviso, cui corrispondono le rispettive indennità, il datore di lavoro deve procedere al pagamento dei rispettivi contributi fino all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, e procede con un esempio. Vediamo nel dettaglio.
Per le colf e badanti, e in particolare per le ferie non godute e il mancato preavviso, al termine del rapporto del lavoro deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva specifica di carattere retributivo che prevede il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A specificarlo nuovamente è INPS nel messaggio del 17 giugno.
INPS ricorda che nel “Portale dei Pagamenti” sul sito dell’Istituto è stata rilasciata la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di ferie non godute o mancato preavviso. L’Istituto specifica che quella funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione del rapporto di lavoro di colf e badanti valida ai fini giuridici e nel dettaglio:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro per colf e badanti valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
- la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.
Ricorda INPS in merito all’indennità sostitutiva del preavviso che lo stesso Istituto con la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, emanata in seguito alla entrata in vigore del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, ha precisato che le somme erogate come indennità sostitutiva devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Le stesse somme per l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere però attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 maggio 1973 e circolare n. 365 C. e V. del 19 agosto 1974).
Per quanto riguarda le ferie non godute di colf e badanti INPS ricorda che, come stabilito anche dal CCNL di categoria, le stesse non possono essere monetizzate fatto salvo quelle che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute di colf e badanti, ma vale per tutti, ha carattere retributivo. Ricorda INPS in merito la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 e la successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.
Nella sentenza viene affermato il principio secondo il quale, specifica INPS “le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro. Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.”
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