Aes Domicilio ha ricevuto chiamate da famiglie interessate ad avere una badante, e a volte la figura viene confusa con una colf.
Aes Domicilio spiega che generalmente colf e badanti vengono assunte per mansioni e ruoli differenti. La principale differenza di collaboratrici domestiche è che la colf viene assunta per occuparsi della casa mentre la badante viene assunta per prendersi cura di una persona anziana o malata.
Stando a quanto previsto dalle leggi in vigore e dai rispettivi Ccnl, però, è possibile che colf e badanti svolgano gli stessi ruoli e mansioni, per esempio occuparsi della pulizia della casa, o di cucinare e preparare pranzi e cene. Aes Domicilio non è una ditta di pulizie a Roma ma nel suo continuo lavoro nell’assistere anziani sa che le collaboratrici domestiche ormai sono sempre più presenti nelle case degli italiani, con ruoli e mansioni differenti.
Motivo per il quale Aes Domicilio prima di assumere una collaboratrice domestica spiega sempre in modo chiaro i vari livelli di inquadramento e cerca di capire da parte della famiglia per quali motivi ed esigenze si decide di assumere, in modo da scegliere il giusto inquadramento lavorativo.
La badante per le famiglie di Aes Domicilio può svolgere compiti di pulire e mantenere in ordine la casa, fare la spesa, preparare i pasti, oltre che svolgere le proprie mansioni previste da Ccnl, come fare compagnia e assistere e aiutare la persona a muoversi, curarne l’igiene personale, controllare che prenda le medicine e segua le terapie prescritte, accompagnarla a fare passeggiate o a sbrigare commissioni, ecc.
Spesso le famiglie di anziani, confondono le figure di badanti e colf e si pensa magari di poter far svolgere ad una anche lavori e mansioni che magari sono specificatamente dell’altra figura. Per questo Aes Domicilio aiuta la famiglia dell’anziano nella ricerca della badante perfetta.
Se Cerchi una badante, affidati ad AES Domicilio. Selezioniamo la badante più adatta a te in 24 ore. Siamo una referenziata Agenzia, con tariffe badanti estremamente competitive, attiva in tutta la Lombardia, in particolare nelle province di Milano (badante Milano) se cerchi Badanti a Milano, Badante Monza, Badante Como, Badante Lecco. Siamo presenti con i nostri partner in franchising anche nella Regione Lazio e in particolare in provincia di Roma (badante Roma).
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/05/colf-badante-convivente-abuso-roma.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-10-09 17:19:312022-09-01 13:25:56Cosa fa la badante di Aes Domicilio a Roma
Aes Domicilio vuole spiegare meglio le assenze rispetto alla legge 104, concesse in misura pari a 3 giorni al mese e frazionabili a ore, sono finalizzati alla cura ed all’assistenza del disabile, se chi ne fruisce è il lavoratore caregiver, mentre sono finalizzati alla tutela della salute del disabile/anziano, da intendersi quale tutela dell’integrità psicofisica.
Con Aes Domicilio cerchiamo di capire se i permessi legge 104 per chi ha la badantepossono essere richiesti comunque.
Aes Domicilio si chiede se il fatto che vi sia del personale badante a disposizione del disabile rende superflua l’assistenza da parte del lavoratore, quindi illegittima la fruizione dei permessi.
Condizione fondamentale per beneficiare del permesso per sé o per assistere un familiare è la grave disabilità, cioè il riconoscimento in capo al lavoratore disabile, o al disabile assistito, di un handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104 : questa condizione deve essere accertata dalle apposite Commissioni Asl.
Inoltre, Aes Domicilio ricorda che per fruire delle assenze il dipendente, lavoratore del settore privato, deve inviare una specifica domanda telematica all’Inps.
Il lavoratore che si prende cura del portatore di handicap grave può essere nominato referente unico per l’assistenza del disabile e può dunque chiedere i permessi legge 104, anche se sono presenti altre forme di assistenza pubblica o privata, come assistenti familiari-badanti (compresi badanti conviventi, assistentenza infermieristica, colf).
Aes Domicilio ha controllato che la Cassazione ha recentemente chiarito che permessi della legge 104 sono compatibili anche col ricovero del disabile presso strutture residenziali per anziani, come le rsa, quando la struttura non eroga assistenza sanitaria continuativa: in pratica, si tratta della maggior parte dei casi, perché ospizi e simili non offrono, di solito, questo tipo di assistenza.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/10/assistenza-disabili-aes-domicilio-Roma.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-10-03 10:11:592021-10-11 10:14:44Roma, badante di Aes Domicilio e legge 104
La NASPI è la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori domestici che spetta a tutte le colf e lebadanti assunte con un contratto regolare che perdono il lavoro involontariamente. Quest’indennità di disoccupazione è stata introdotta con la riforma del lavoro, cd. Jobs Act del governo Renzi e sostituisce i precedenti ammortizzatori sociali ASPI e mini ASPI della riforma Fornero.
La nuova NASPI 2020 offre un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro
Proroga domanda decreto Cura Italia
Il decreto Cura Italia appena varato dal governo Conte per far fronte all’emergenza sanitaria Covid 19 ha prorogato i termini per presentare le domande di disoccupazione INPS 2020 NASPI e DIS-COLL. Per tutti i lavoratori domestici che hanno perso involontariamente il posto di lavoro a causa dell’emergenza Coronovirus tra il 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da 68 a 128 giorni.
Requisiti NASPI 2020
L’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro con il cd. Jobs Act ha modificato i requisiti per potere beneficiare del sussidio di disoccupazione NASPI. I requisiti 2020 per Colf e Badanti sono:
Licenziamento involontario
Contribuzione versata: almeno 13 settimana di contributi versati negli ultimi 4 anni
Aver lavorato almeno 5 settimane negli ultimi 12 mesi
Come fare il calcolo delle ore lavorate
Partendo dal fatto che 30 giorni di lavoro sono pari a 5 settimane da 6 giorni e che ogni settimana per essere considerata utile ai fini contributivi deve avere almeno 24 ore, per capire se abbiamo diritto alla Naspi, il calcolo da fare è il seguente: somma delle ore dei mav pagati degli ultimi 4 trimestri : 24 ore = settimane contributive degli ultimi 12 mesi. Il requisito è soddisfatto quando le settimane risultano almeno 5. Per esempio, se nei mav risulta un totale di ore degli ultimi 12 mesi di 624 ore, poichè 624:24=26 settimane contributive significa che possiamo richiedere la Naspi.
Come si calcola l’importo NASPI colf badanti?
L’importo mensile NASPI che spetta a colf e badanti è determinato dalla retribuzione degli ultimi 4 anni. Per il 2020 l’importo massimo della NASPI non può superare i 1.335,40 euro al mese. La durata del sussidio di disoccupazione dipende dal numero di mesi di contributi versati: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi. A partire dal 91 giorno di disoccupazione in poi, il sussidio di disoccupazione diminuisce del 3% ogni mese. Per conoscere con esattezza l’importo mensile della NASPI e la durata del sussidio, vai al sito dell’INPS sezione “Tutti i servizi” – “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande” e inserire le tue credenziali (PIN O SPID).
Come fare domanda
Colf e badanti possono fare domanda di disoccupazione NASPI entro 128 giorni dalla data di cessazione del lavoro, utilizzando uno dei seguenti canali:
direttamente sul sito dell’INPS se si possiede il codice PIN
telefonando al numero verde dell’INPS 8031664 se si chiama dal fisso o 06164164 se da cellulare
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/03/calcolo-ferie-busta-paga-badante-Como.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-09-12 14:54:052021-09-14 14:56:37La disoccupazione e la badante: un approfondimento su Roma
Una cosa che probabilmente ogni lavoratore domestico sa, che sia una badante piuttosto che una baby sitter, una colf piuttosto che un giardiniere, è che il bonus Irpef spettante come per tutti i lavoratori dipendenti, non si riceve in busta paga.
Infatti ai lavoratori domestici, o meglio, ai collaboratori familiari come si chiamano oggi dopo il rinnovo del CCNL di categoria, il bonus è fruibile solo tramite dichiarazione dei redditi.
Oggi puntiamo la lente sulle due tipologie di dichiarazioni dei redditi utilizzabili. Il modello 730 ed il modello Redditi PF (ex modello Unico Persone Fisiche). Due modelli di dichiarazione che hanno lo stesso risultato, ma con tempi di liquidazione differenti. E per le badanti piuttosto che per le colf, questo può fare tutta la differenza del mondo. Infatti per ricevere il bonus Irpef spettante occorre fare presto perché dopo il 30 settembre il modello 730 non sarà più utilizzabile.
Il bonus Irpef è quello strumento che ha sostituito il Bonus Renzi dal primo luglio 2020. La natura dei due bonus è identica. Ciò che cambia è l’importo del beneficio per i lavoratori dipendenti e i requisiti per ottenerlo. Per i collaboratori familiari il bonus è spettante anche se non erogato in busta paga dal datore di lavoro mensilmente, dal momento che proprio il datore di lavoro domestico non è sostituto di imposta.Una volta presentata la dichiarazione dei redditi, che può essere fatta da soli con Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica), o tramite Patronati, Caf e professionisti abilitati, il bonus Irpef viene erogato al lavoratore domestico direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Per gli amanti del fai da te, se non si ha lo Spid ma si ha la CNS o la CIE, occorre munirsi di un lettore di queste tessere magnetiche che danno accesso ai servizi digitali delle Entrate. Utilizzando il proprio Centro di Assistenza Fiscale, il proprio Patronato o altro professionista abilitato, l’operazione è senza dubbio più facile. L’operatore preposto all’assistenza del lavoratore, alla fine della dichiarazione, se esce un credito per il lavoratore, come nel caso del bonus Irpef, rilascerà il modello da presentare alle Entrate per comunicare l’Iban del proprio conto corrente o della propria carta di credito o debito.
Tramite Iban, a seguito di utilizzo del modello 730, il bonus viene erogato già entro dicembre 2021. Senza Iban e quindi senza accredito diretto in conto corrente, il benefit arriva tramite vaglia della Banca d’Italia o tramite bonifico postale domiciliato. In entrambi i casi l’attesa è più lunga, perché le Entrate erogano il rimborso entro il marzo successivo.
Se si perde il treno del 730, perché si supera il 30 settembre prossimo senza utilizzarlo, la strada alternativa si chiama modello Redditi PF. Ma in questo caso l’attesa supera l’anno dalla data di presentazione della dichiarazione.
Solo per l’anno 2020, anno di imposta su cui devono recuperare il bonus i lavoratori del settore domestico con le dichiarazioni dei redditi del 2021, il bonus Irpef è diviso in due semestri. I primi sei mesi danno diritto a ricevere il bonus Renzi da 80 euro al mese, sempre che fosse spettante. I secondi sei mesi del 2020 invece sono coperti dal bonus Irpef da 100 euro al mese, anche in questo caso, sempre se spettante.
Pertanto ci sarebbe da recuperare, per chi ha lavorato per tutto l’anno 2020, 480 euro per i primi sei mesi e 600 euro per i secondi sei mesi, cioè in totale, 1.080 euro. Dal 2021, con il taglio del cuneo fiscale ormai a regime, il bonus è pari a 1.200 euro.
Per aver diritto al bonus Renzi per i primi 6 mesi del 2020, occorre avere un determinato reddito. Infatti il bonus è pari a:
80 euro al mese per i lavoratori dipendenti con redditi sopra 8.174 e fino a 24.600 euro;
Da 80 euro a scalare per lavoratori con redditi superiori a 24.600 ed entro il tetto massimo di 26.600 euro.
Chi sta al di sotto del limite di reddito minimo previsto o chi sta sopra, non ha diritto al bonus. Il bonus è commisurato ai mesi di effettivo lavoro, pertanto, per chi ha lavorato meno di 12 mesi, a seconda dove ricade il mese di lavoro in meno, avrà diritto a un bonus commisurato ai mesi di effettivo lavoro. Questo vale sia per il bonus Renzi che per il Bonus Irpef.
Quest’ultimo come dicevamo, ha requisiti diversi dal bonus Renzi. Infatti non prevede una soglia minima di reddito (lo percepiscono anche quelli con redditi inferiori a 8.174 euro) e prevede un limite massimo di reddito più elevato. Nello specifico per il bonus Irpef abbiamo:
100 euro al mese per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro;
Da 97 a 80 euro per i lavoratori con redditi compresi tra 28.001 a 35.000 euro;
Da 80 euro a scalare per redditi compresi tra 35.001 e 40.000 euro.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/09/badante-Aes-IRPEF-Roma.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-09-08 10:28:302021-09-14 10:30:10Bonus IRPEF: come funziona per la badante che lavora a Roma
La Famiglia di Roma puó Obbligare la Badante a Vaccinarsi?
La domanda che dà il titolo al nostro intervento è una domanda ormai frequentissima da ascoltare per chi vive il mondo delle badanti. Anche a Roma.
L’arrivo di Settembre segna per molte famiglie di Roma, con la ripresa della scuola e delle attività extrascolastiche, ove possibili, il momento di ricerca di una baby sitter per i figli. Per queste figure, però, a differenza che per le insegnanti, non c’è alcun obbligo di green pass, né di vaccinazione anti-Covid.
I lavoratori domestici di Roma – badanti, colf e baby sitter – non hanno avuto alcuna corsia preferenziale nelle vaccinazioni e hanno dovuto prenotarle man mano che si apriva la possibilità di accedere, nelle Regioni, per le varie fasce di età. Si tratta di una platea di due milioni di lavoratori, al servizio delle famiglie: 920.722 sono in regola, ovvero iscritti all’Inps, gli altri si stima che lavorino in nero.
Tra i lavoratori censiti dall’Inps, 437mila prestano assistenza ad anziani e persone non autosufficienti, per età o per patologia, anche in regime di convivenza.
Per questo l’associazione datoriale Assindatcolf consiglia alle famiglie di inserire nei nuovi contratti di lavoro la disponibilità dei domestici a vaccinarsi contro il Covid (o la validità del green pass) come condizione necessaria per l’assunzione, soprattutto nel caso di assistenza a persone fragili.
«Non si mette in dubbio la libertà dei singoli di vaccinarsi o meno – spiega il presidente di Assindatcolf Andrea Zini -. Le famiglie, però, hanno tutto il diritto di pretendere la vaccinazione anti-Covid dal lavoratore da assumere o da quello già in servizio, vista la tipologia delle mansioni svolte e i rischi specifici che possono derivare per il datore e per i suoi familiari. Altrimenti – conclude Zini – se il lavoratore non vuole vaccinarsi o rinnovare il green pass quando necessario, nel settore domestico è possibile il recesso ad nutum, cioè la possibilità di sciogliere il rapporto di lavoro in modo libero, senza alcuna giustificazione».
Il 38,2% dei lavoratori domestici arriva dall’Est Europa: «In alcuni casi – spiega ancora il presidente di Assindatcolf Andrea Zini – i lavoratori dell’Est sono rientrati in patria dopo la prima ondata della pandemia e hanno fatto il vaccino Sputnik, che però non è riconosciuto dall’Ema e non dà diritto al green pass. Il datore di lavoro domestico può chiedere a questi lavoratori una traduzione giurata della certificazione vaccinale».
Appare invece risolto, secondo Assindatcolf, il problema di accesso al vaccino anti-Covid che era emerso nei mesi scorsi per molti dei 176mila lavoratori domestici extracomunitari coinvolti dalla sanatoria 2020 e in attesa del permesso di soggiorno. Essendo provvisori, il codice fiscale e la tessera sanitaria rilasciati in attesa della conclusione della procedura non erano riconosciuti dai portali di prenotazione dei vaccini in diverse Regioni. Solo un problema tecnico che è stato, poi, risolto.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/09/famiglia-obbligo.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-09-04 18:07:042021-09-08 18:09:37La Famiglia di Roma puó Obbligare la Badante a Vaccinarsi?
Badanti a Roma e il rimborso del Canone della RAI.
Ancora pochi giorni per richiedere l’esenzione del canone Rai anceh per gli anziani di Roma. Vediamo quali sono i requisiti necessari e quando è fissata la scadenza per la domanda.
Generalmente, il canone Rai ammonta a 90 euro annui e viene messo direttamente in bolletta. Generalmente, la scadenza per inoltrare la domanda di esonero dal pagamento del canone Rai è fissata al 31 luglio. Ma quest’anno, causa la sospensione di Ferragosto delle scadenze fiscali il termine è fissato al prossimo 20 agosto.
Tuttavia, possono richiedere l’esenzione del canone Rai solo determinate categorie. I requisiti per fare domanda sono i seguenti: aver compiuto 75 anni di età entro il 31 luglio; avere un reddito annuo che non superi gli 8mila euro, risultato della somma tra il reddito della persona che avanza richiesta e il reddito del coniuge; non essere conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ma fanno eccezione colf, badanti e altri collaboratori domestici); essere in possesso di una televisione o più televisori nell’abitazione nella quale è fissata la residenza; nel caso di un’abitazione che non è la stessa in cui si è fissata la residenza, non è possibile accedere all’esenzione dal pagamento del canone Rai.
Come ottenere l’esonero per gli anziani e le badanti di Roma
Per ottenere l’esonero dal pagamento dei 90 euro dell’abbonamento televisivo, gli over 75 devono rispettano i seguenti termini:
il 30 aprile per richiedere l’esonero totale (per coloro che hanno compiuto 75 anni entro il 31 gennaio);
il 31 luglio, ovvero il 20 agosto, per richiedere l’esonero parziale (per i contribuenti che hanno compiuto gli anni da febbraio a luglio).
L’Agenzia delle Entrate collega l’intestazione di un’utenza elettrica al possesso di almeno un televisore, anche se non sempre è così. I contribuenti che non possiedono alcun televisore in casa, quindi, possono richiedere la disdetta del canone ed evitare il pagamento. Diversa è la situazione di una famiglia che possiede il televisore, ma non sfrutta i canali in chiaro: la tassa si applica a prescindere, essendo collegata al possesso dell’apparecchio. Per vedersi cancellati dalla lista dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che non possiedono alcun televisore possono compilare l’apposito modulo nel quale dichiarano di essere titolari di un’utenza elettrica senza possedere apparecchi televisivi. In tal modo è possibile ottenere l’esonero dal pagamento dei 90 euro annui. In questi casi, però, la dichiarazione di non possesso di un televisore va presentata ogni anno fino a quando la situazione non cambia e le scadenze da considerare sono diverse. Chi risponde a tutti i requisiti accede alla cancellazione della metà del totale del canone annuo. Se invece si sono compiuti 75 anni d’età entro il primo gennaio di quest’anno, l’esenzione dal pagamento del canone è del 100%, (ma la scadenza è già trascorsa lo scorso 20 aprile 2021).
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/08/badanti-rimborso-canone-RAI.jpg6621000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-08-16 16:09:302021-08-31 16:11:29Badanti Roma: il Rimborso Canone Rai
Anche a Roma: Meno badanti «in nero» rispetto al pre-covid.
Anche a Roma, la pandemia ha comportato la regolarizzazione di migliaia di lavoratori domestici secondo l’Inps che parla di «effetto congiunto del lockdown e della sanatoria per gli stranieri». Secondo l’Istituto sarebbero 920.722 le colf, badanti e babysitter assunte regolarmente nel 2020.
Un +7,5% rispetto al 2019, quando i collaboratori domestici si erano attestati a quota 848.987. Un salto in avanti importante per un settore che vanta, secondo l’Istat, un tasso di irregolarità del 57,6%.
Al Nord, dove si concentra il 50% delle assunzioni, la Lombardia si conferma la prima regione per occupati. Significativo, tuttavia, l’incremento delle regolarizzazioni nel Sud, con un balzo del +14%. L’Istituto di previdenza sottolinea poi un aumento del +12,8% tra gli italiani, contro un +5,3% degli stranieri.
Nuova Collaborazione (NC), associazione di datori del lavoro domestico attiva in Italia dal 1969, commenta positivamente i risultati. «Il monitoraggio dell’Inps è una attività preziosa per tutto il comparto – commenta l’avvocato Alfredo Savia, presidente nazionale di NC – Il 2020 è stato un anno particolarissimo per effetto della pandemia, circostanza che ha messo in difficoltà sia le famiglie sia gli assistenti familiari, specie se dedicati alla assistenza dei minori e degli anziani.
Bisogna far emergere il lavoro “nero”, ma al contempo il Governo deve accompagnare questo impegno con opportune misure di defiscalizzazione per le famiglie che assumono».
Che le badanti e le colf a Roma siano molto richieste lo dicono i numeri. Se nel 2019 in Italia si è arrivati a 848.987 lavoratori l’associazione NC parla del superamento della soglia del milione nel 2020 e di un effetto trascinamento nel 2021. Sull’attività delle badanti rischia però di pesare il green pass. I collaboratori domestici rischiano il licenziamento nel caso in cui il datore di lavoro ritenga fondamentale poter contare sull’immunizzazione del proprio collaboratore.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/08/colf-badanti-tendenze.jpg5631000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-08-12 15:50:102021-08-31 15:55:09Colf e Badanti a Roma: Assunzioni nell’ultimo Anno
Badanti ed anziani di Roma alle prese con l’estate.
Con l’arrivo dell’estate e delle vacanze, è anche tempo di dubbi a proposito della gestione del rapporto di lavoro con badanti conviventi, colf e baby sitter.
Domande a cui ha dato risposta l’Assindatcofl, l’associazione nazionale dei datori di lavoro domestico. Una guida destinata a tutte le famiglie a proposito di ferie, trasferte ed eventuali sostituzioni.
«La prima regola quando si parla di vacanze – chiarisce Assindatcolf – è quella di stabilire direttamente nella lettera di assunzione il periodo di fruizione delle ferie del domestico in modo che queste coincidano sempre con quelle del datore. Per chi non lo avesse fatto ricordiamo che è anche possibile apportare delle modifiche al contratto. Attenzione, però, perché quest’estate alcune lavoratrici straniere potrebbero avanzare la richiesta di un periodo di ferie più lungo non avendone fruito lo scorso anno a causa del lockdown dovuto al coronavirus e il ccnl lo consente. In questo caso, per evitare complicazioni al momento del rientro in Italia, raccomandiamo di tenere sempre sotto controllo i siti governativi che aggiornano in merito alle disposizioni di sicurezza e, in caso di spostamenti sul territorio europeo, di verificare che il domestico abbia una certificazione verde valida».
Complessivamente sono 26 i giorni di stop di cui ha diritto un collaboratore domestico (convivente o ad ore) per ogni anno di servizio svolto. Un periodo da conteggiarsi dal lunedì al sabato (escluse domeniche e festivi) indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro. Per i nuovi assunti il periodo va quantificato in proporzione ai mesi lavorati, il calcolo si effettua in dodicesimi. Il datore di lavoro può anche decidere di concedere un anticipo di giorni di ferie non maturati o di accordare un periodo “extra” di vacanza come permesso non retribuito.
Modalità di fruizione.
Le ferie devono avere un carattere continuativo, devono cioè essere godute in un unico periodo o al massimo in due con ma almeno 2 settimane comprese tra i mesi di giugno e settembre. Quanto alle lavoratrici straniere, il Ccnl (art. 17) prevede una particolare deroga che consente l’accumulo delle ferie di un biennio da utilizzarle tutte insieme per il cosiddetto «rimpatrio non definitivo». Una condizione che potrebbe verificarsi soprattutto quest’anno in considerazione del fatto che molte domestiche (comunitarie e non) ed in particolare quelle assunte in regime di convivenza, la scorsa estate a causa del Covid e delle misure restrittive non sono potute tornare nei loro paesi di origine. In questo caso i giorni di stop da 26 diventano 52, da conteggiarsi sempre dal lunedì al sabato (escluse domeniche e festivi).Quando si interrompono. Le ferie si interrompono automaticamente qualora il lavoratore durante lo stesso periodo contragga una patologia, debitamente certificata, che determini il ricovero ospedaliero. In altri casi non è possibile farlo ed è anche importante sottolineare che in questo arco temporale continuano a maturare tutti gli istituti contrattuali come la tredicesima, l’anzianità di servizio e il tfr.
La sostituzione della badante a Roma.
Qualora la famiglia abbia l’esigenza di trovare un sostituto (badante sostitutiva) che supplisca il domestico titolare durante le ferie è sempre possibile farlo o sottoscrivendo un contratto di assunzione ex novo dalla durata determinata o, se l’esigenza è quella di un’attività una tantum, ricorrendo al Libretto famiglia per le prestazioni occasionali.
La trasferta.
Il lavoratore convivente è obbligatoriamente tenuto a seguire il datore o la persona alla cui cura è addetto, in soggiorni temporanei in altri comuni o in residenze secondarie. Se prevista già nel contratto di assunzione non dovrà essere corrisposta al lavoratore nessuna diaria giornaliera. È comunque sempre possibile concordare una trasferta con un lavoratore assunto ad ore ma in questo caso si renderà necessaria una temporanea modifica delle condizioni contrattuali.
Si possono monetizzare le ferie?
Se il domestico non ha usufruito del periodo di stop previsto dal contratto non è possibile monetizzarlo poiché il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, anche quando la richiesta arriva direttamente dal lavoratore. Esiste solo un caso in cui è possibile farlo: se il rapporto si interrompe la famiglia è tenuta a corrispondere al lavoratore una cifra a copertura dei giorni di ferie non goduti (che normalmente sono indicati nella busta paga mensile).
AES DOMICILIO seleziona la badante che occorre alle vostre esigenze. Grazie al nostro team di screening il quale oltre che a vagliare le competenze della badante, cerca, immediatamente, di creare un profilo che possa soddisfare le esigenze.
AES Domicilio ha a disposizione un grande database di badanti nelle province del Nord Italia (badante a Lecco, badante Como, agenzia badanti Monza, badante Bergamo, Agenzia Badanti Milano, ecc.).
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/08/badante-Roma-sostituzione-vacanza5.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-08-09 18:14:032021-08-09 18:14:03La Badante a Roma: Dalle Ferie Alle Sostituzioni In Trasferta, in Questo Periodo Estivo.
Sicuramente la questione della “morte del datore di lavoro” è qualcosa di estremamente delicato, anche perché ci si ritrova ad affrontare una questione di tipo giuridico. Tuttavia l’analisi svolta da M. Borriello – che qui riprendiamo – ci sembra molto utile per delucidare il problema.
Arrivati ad una certa età può essere difficile badare a sé stessi e compiere le attività più banali, come andare a fare la spesa o curare la propria abitazione. Per questo motivo, bisogna ricorrere ad un aiuto. Molto spesso, però, non è possibile invocare la presenza di un familiare. Anche nel caso in cui il pensionato avesse dei figli, non è infrequente che questi non abbiano tempo e modo di assistere, continuativamente, il proprio genitore. Ecco perché, in molti casi, una persona anziana necessita dell’assistenza di una badante e per questo motivo procede alla sua assunzione. Purtroppo, però, può capitare che nel corso del rapporto, l’anziano passi a miglior vita.
A questo punto, il lavoratore potrebbe chiedersi: «In caso di morte del datore di lavoro, chi paga?».
Si tratta di una domanda per nulla banale, visto che dalla circostanza in esame, sovente, sorgono contestazioni che poi sfociano in vere e proprie liti giudiziarie. Quindi, diventa importante conoscere innanzitutto cosa prevede il contratto collettivo di lavoro nel caso di morte del datore. Inoltre, per chi è interessato a recuperare alcuni stipendi arretrati o, ad esempio, un tfr mai ricevuto, è essenziale capire se è possibile agire nei confronti degli eredi del defunto.
Può accadere che un pensionato, nonostante la piena capacità d’intendere e di volere, sia afflitto da una certa invalidità e che, quindi, richieda assistenza per le incombenze della vita quotidiana. Per questo motivo, provvede ad assumere regolarmente un badante. Nel corso del rapporto, però, l’anziano muore. In questo caso, nasce l’esigenza di sapere cosa dice il contratto collettivo di lavoro per capire come devono comportarsi i familiari del datore e verso chi il lavoratore deve rivolgere le proprie istanze.
Devi sapere che il contratto collettivo in esame, attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2022, prevede, innanzitutto la possibilità di risolvere il contratto. In particolare, ciò può essere realizzato con i seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali, durati non più di 5 anni, bisogna rispettare 15 giorni di calendario. Questo termine aumenta a 30 giorni, se si tratta di un rapporto di lavoro ultra quinquennale;
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali, fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il preavviso deve essere esercitato almeno con 8 giorni di anticipo. Viceversa, per i rapporti ultra biennali, il predetto termine si estende a 15.
La seconda questione che bisogna risolvere è quella delle eventuali spettanze retributive arretrate e mai corrisposte dall’anziano. A tale riguardo, il contratto collettivo di lavoro afferma che i familiari conviventi del datore, il consorte, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi di legge, che risultano registrati nello stato di famiglia del defunto, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro del badante. Tale obbligo è previsto solo per i compensi maturati nel periodo in cui le persone anzidette sono risultate conviventi, anagraficamente, col datore deceduto.
Se l’anziano viveva da solo con il badante, per recuperare eventuali pagamenti arretrati questi può agire in recupero soltanto nei confronti degli eredi. Ciò comporta che il lavoratore debba effettuare degli accertamenti per conoscere i successori del proprio assistito. Una volta appurati questi dati, il badante potrebbe procedere nei confronti degli eredi, visto che sono responsabili anche dei debiti contratti in vita dal parente defunto. Ricorda, però, che i potenziali successori del datore di lavoro potrebbero rinunciare all’eredità. Se ciò dovesse accadere, il badante non potrebbe, materialmente, agire nei confronti di nessuno. In tal caso, perderebbe, di fatto, le spettanze mai ricevute oltre all’eventuale tfr.
Per avere gli arretrati della retribuzione o il tfr, abbiamo visto che il badante dell’anziano può rivolgersi ai familiari soltanto se erano conviventi col defunto oppure, in caso contrario, se sono diventati suoi eredi. Resta inteso, altresì, che, in caso di rinuncia all’eredità, il lavoratore non saprebbe verso chi avanzare le proprie pretese. Se ciò dovesse accadere, non è raro che il badante cerchi una strada alternativa.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/08/badante-convivente-colf-lazio-roma.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-08-03 09:31:322021-08-03 09:32:03Roma: se il datore di lavoro muore, e non l’assistito, chi paga la badante?
È possibile incontrare decine delle testimonianze simili a quelle di seguito: «Mi vergogno. Ogni volta che la mia collaboratrice familiare mi chiede notizie, io non so cosa dirle. Aspettiamo. Da quasi un anno». La voce è quella di uno/a dei tanti datori di lavoro che ha usufruito della sanatoria per mettere in regola cittadini stranieri senza permesso di soggiorno impiegati in nero. La data in cui ha presentato la domanda per la sua collaboratrice familiare lo scorso anno ce l’ha appuntata: 8 agosto 2020. All’8 luglio di quest’anno, non ha ricevuto ancora il permesso di soggiorno che ne sanerebbe la posizione. Non è l’unica.
Nel giugno 2020 il Governo Conte approva un provvedimento di emersione e regolarizzazione dei lavoratori in nero impiegati in agricoltura, allevamento, assistenza agli anziani e cura della casa. Se i lavoratori in nero sono migranti irregolari ottengono, oltre al contratto, anche un permesso di soggiorno. Complessivamente vengono depositate circa 220mila domande. In larghissima parte sono di cittadini stranieri, riguardano colf e «badanti» (l’85 per cento del totale) e sono presentate dai datori di lavoro (un’altra opzione riguardava migranti irregolari disoccupati, ma è stata poco usata, con sole 13mila domande).
Secondo un monitoraggio della campagna «Ero straniero – L’umanità che fa bene», al primo giugno di quest’anno «solo 11mila delle 220mila persone che hanno fatto richiesta hanno in mano un permesso di soggiorno per lavoro, mentre circa 20mila sono in via di rilascio». Il rapporto, realizzato da una coalizione della società civile per la riforma della legge sull’immigrazione, è stato compilato sulla base dei dati raccolti da Ministero dell’Interno, prefetture e questure. Evidenzia una situazione critica soprattutto nelle grandi città.
Questa attesa di mesi e mesi lascia le persone in un limbo pieno di incertezza e difficoltà, non ultime quelle legate alla pandemia. Per quanto riguarda la copertura sanitaria di queste persone il Ministero della Salute, nel luglio dello scorso anno, aveva in effetti emanato un’apposita circolare. E in essa spiegava che i cittadini stranieri «in emersione» hanno non solo il diritto, ma proprio l’obbligo d’iscriversi al sistema sanitario nazionale dalla data di presentazione della domanda di emersione o del permesso temporaneo. Eppure questo, troppo spesso, non è avvenuto e non avviene.
Molte strutture sanitarie rifiutano l’iscrizione in mancanza della dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Questo mix di ritardi amministrativi e incomprensioni burocratiche ha impedito a molti di questi lavoratori di vaccinarsi, creando rischi per la salute loro e delle persone di cui si occupano, a maggior ragione se anziane. Un paradosso al quale si sta provando a porre rimedio. I ritardi nell’esaminare le pratiche, secondo le prefetture, sarebbero dovuti alla mancata assunzione di personale aggiuntivo. La norma sulla sanatoria lo prevedeva, poiché la regolarizzazione avrebbe causato un logico aumento del lavoro, ma per mesi non ve ne è stata traccia.
https://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2021/07/sanatoria-badanti-roma-lavoro-nero.jpg6671000Aes Domiciliohttps://www.badanteromaaes.it/wp-content/uploads/2023/05/Badante-Roma.pngAes Domicilio2021-07-22 15:21:552021-07-23 15:24:20La sanatoria delle badanti a Roma: un mezzo flop del governo
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