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Assegni familiari a Roma: un bonus per badanti e colf

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), con le maggiorazioni introdotte per il periodo ponte dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è destinato anche a colf, badanti conviventi e bandati ad ore, più i  lavoratori domestici in genere (italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia).

L’assegno, a differenza di quanto avviene per la quasi totalità dei lavoratori subordinati, viene erogato direttamente dall’INPS. L’importo è calcolato in base alla contribuzione di lavoro domestico, alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare e ai redditi conseguiti dal nucleo familiare. A chi spetta l’ANF e come presentare domanda?

Il decreto legge n. 79/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2021, che ha introdotto l’assegno temporaneo come misura sperimentale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ha innalzato il valore mensile dell’ANF per il medesimo periodo per un valore di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di 55,00 euro per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Tra i destinatari della misura vi sono anche i lavoratori domestici, per i quali l’INPS applicherà l’aumento in automatico al momento della liquidazione dell’importo spettante a seguito della presentazione della domanda ANF. La disciplina sul rapporto di lavoro domestico si applica quando il lavoratore, anche straniero, presta la propria opera, a qualsiasi titolo, per il funzionamento della vita familiare (art. 1 della legge n. 339/58).

La norma fa rientrare nel novero della disciplina del lavoro domestico quei rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura.

Si intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche. Sono pertanto lavoratori domestici coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi ecc.. Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

La categoria dei lavoratori domestici comprende quindi tutti i lavoratori che svolgono esclusivamente attività lavorativa nelle abitazioni di terze persone per il soddisfacimento delle esigenze domestiche.

La prestazione dei domestici, riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati, deve:

  • avere continuità (cioè non essere puramente occasionale: art. 1 L. 339/58);
  • essere resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro;
  • rispondere a un bisogno personale del datore di lavoro, legato al funzionamento della vita familiare (e non dell’attività istituzionale e professionale).

Nucleo familiare

La composizione del nucleo familiare ai fini ANF è disciplinata dal comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 69/88 e di rimando, per quanto non espressamente previsto da questi, dal D.P.R. n. 797/55 (nello specifico, per il nucleo familiare, all’art. 4).

Sulla scorta di questa disciplina, come chiarito e ricostruito anche dall’INPS, possiamo desumere e affermare che il nucleo familiare dell’avente diritto all’ANF può essere formato da:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia. Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di «nuclei numerosi», cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
  • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
  • i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

L’assegno al Nucleo Familiare per i lavoratori domestici comunitari spetta per i familiari residenti in Italia o all’estero, mentre per i lavoratori domestici extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) spetta l’ANF:

  • solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
  • anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo paese non è convenzionato con l’Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

Due sentenze della Corte di Giustizia Europea del 2019 (cause C-302/2019 e C-303/2019) hanno riconosciuto inoltre il diritto all’ANF anche ai soggiornanti di lungo periodo in Italia che abbiano i familiari residenti in un Paese terzo: questa decisione i basa sul diritto alla “parità di trattamento” dei cittadini contenuta nella direttiva europea 2003/109/CE.

badante Roma INPS

Reddito familiare

È costituito dalla somma dei redditi del richiedente e degli altri soggetti componenti il suo nucleo familiare.

Nella definizione del suo ammontare ai fini della determinazione dell’assegno spettante, concorrono a formare il reddito familiare:

  • i redditi assoggettabili all’IRPEF compresi quelli a tassazione separata (esempio: arretrati anni precedenti; indennità sostitutiva di preavviso; liberalità di fine rapporto);
  • i redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero stati assoggettati all’Irpef;
  • i redditi di qualsiasi natura anche quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
  • il reddito dell’abitazione principale al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria;
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva del 10%.

ANF: importo 2021

L’importo dell’ANF per i lavoratori domestici 2021 è calcolato in base:

  • alla contribuzione di lavoro domestico;
  • alla tipologia e al numero dei componenti del nucleo familiare;
  • ai redditi conseguiti dal nucleo familiare.

In caso di domanda per periodi pregressi deve essere inviata una richiesta per ogni anno e gli eventuali arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

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Roma, badante in malattia per coronavirus? Cosa dice la legge

In base a quanto stabilito dal DPCM del 17 marzo 2020 all’art. 26 in merito alla malattia coronavirus colf e badanti, per i lavoratori costretti a quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria (in quanto risultati positivi al covid-19 o in condizioni sanitarie di rischio), tale periodo di quarantena è equiparato al ricovero ospedaliero, ovvero alla malattia ordinaria e quindi retribuito.

Per i periodi di quarantena il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena stessa, sia che la quarantena sia soltanto preventiva, che per effettivo contagio. Una volta ricevuto tale certificato medico, il datore di lavoro potrà indicare nell’inserimento mensile la causale MC di Malattia covid-19 per TUTTI i giorni di calendario compresi nel certificato, siano essi giorni lavorativi, non lavorativi o domeniche.

 Il periodo di malattia indicato con MC non dovrà essere conteggiato ai fini della conservazione del posto di lavoro quindi non é possibile licenziare la collaboratrice in malattia covid. Il datore di lavoro potrà fare richiesta all’ente previdenziale affinché le spese a suo carico per il periodo di malattia da covid-19 siano sostenute dallo Stato.

Per sostenere tali oneri, lo Stato rispetterà il limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per il 2020; una volta raggiunto il limite di spesa prestabilito, gli enti previdenziali non prenderanno in considerazione ulteriori domande. Non sono ancora state rese note le modalità per effettuare la richiesta all’ente previdenziale; siamo in attesa di ulteriori specifiche nella legge di conversione o in successivi provvedimenti normativi.

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La disoccupazione e la badante: un approfondimento su Roma

Che cos’è la NASPI colf e badanti 2020?

La NASPI è la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori domestici che spetta a tutte le colf e le badanti assunte con un contratto regolare che perdono il lavoro involontariamente. Quest’indennità di disoccupazione è stata introdotta con la riforma del lavoro, cd. Jobs Act del governo Renzi e sostituisce i precedenti ammortizzatori sociali ASPI e mini ASPI della riforma Fornero.

La nuova NASPI 2020 offre un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il proprio posto di lavoro

Proroga domanda decreto Cura Italia

Il decreto Cura Italia appena varato dal governo Conte per far fronte all’emergenza sanitaria Covid 19 ha prorogato i termini per presentare le domande di disoccupazione INPS 2020 NASPI e DIS-COLL. Per tutti i lavoratori domestici che hanno perso involontariamente il posto di lavoro a causa dell’emergenza Coronovirus tra il 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Requisiti NASPI 2020

L’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro con il cd. Jobs Act ha modificato i requisiti per potere beneficiare del sussidio di disoccupazione NASPI. I requisiti 2020 per Colf e Badanti sono:

  1. Licenziamento involontario
  2. Contribuzione versata: almeno 13 settimana di contributi versati negli ultimi 4 anni
  3. Aver lavorato almeno 5 settimane negli ultimi 12 mesi

Come fare il calcolo delle ore lavorate

Partendo dal fatto che 30 giorni di lavoro sono pari a 5 settimane da 6 giorni e che ogni settimana per essere considerata utile ai fini contributivi deve avere almeno 24 ore, per capire se abbiamo diritto alla Naspi, il calcolo da fare è il seguente: somma delle ore dei mav pagati degli ultimi 4 trimestri : 24 ore = settimane contributive degli ultimi 12 mesi. Il requisito è soddisfatto quando le settimane risultano almeno 5. Per esempio, se nei mav risulta un totale di ore degli ultimi 12 mesi di 624 ore, poichè 624:24=26 settimane contributive significa che possiamo richiedere la Naspi.

Come si calcola l’importo NASPI colf badanti?

L’importo mensile NASPI che spetta a colf e badanti è determinato dalla retribuzione degli ultimi 4 anni. Per il 2020 l’importo massimo della NASPI non può superare i 1.335,40 euro al mese. La durata del sussidio di disoccupazione dipende dal numero di mesi di contributi versati: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi. A partire dal 91 giorno di disoccupazione in poi, il sussidio di disoccupazione diminuisce del 3% ogni mese. Per conoscere con esattezza l’importo mensile della NASPI e la durata del sussidio, vai al sito dell’INPS sezione “Tutti i servizi” – “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande” e inserire le tue credenziali (PIN O SPID).

Come fare domanda

Colf e badanti possono fare domanda di disoccupazione NASPI entro 128 giorni dalla data di cessazione del lavoro, utilizzando uno dei seguenti canali:

  1. direttamente sul sito dell’INPS se si possiede il codice PIN
  2. telefonando al numero verde dell’INPS 8031664 se si chiama dal fisso o 06164164 se da cellulare
  3. presso CAF e Patronati

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Roma: se il datore di lavoro muore, e non l’assistito, chi paga la badante?

Sicuramente la questione della “morte del datore di lavoro” è qualcosa di estremamente delicato, anche perché ci si ritrova ad affrontare una questione di tipo giuridico. Tuttavia l’analisi svolta da M. Borriello – che qui riprendiamo – ci sembra molto utile per delucidare il problema.

Arrivati ad una certa età può essere difficile badare a sé stessi e compiere le attività più banali, come andare a fare la spesa o curare la propria abitazione. Per questo motivo, bisogna ricorrere ad un aiuto. Molto spesso, però, non è possibile invocare la presenza di un familiare. Anche nel caso in cui il pensionato avesse dei figli, non è infrequente che questi non abbiano tempo e modo di assistere, continuativamente, il proprio genitore. Ecco perché, in molti casi, una persona anziana necessita dell’assistenza di una badante e per questo motivo procede alla sua assunzione. Purtroppo, però, può capitare che nel corso del rapporto, l’anziano passi a miglior vita.

A questo punto, il lavoratore potrebbe chiedersi: «In caso di morte del datore di lavoro, chi paga?».

Si tratta di una domanda per nulla banale, visto che dalla circostanza in esame, sovente, sorgono contestazioni che poi sfociano in vere e proprie liti giudiziarie. Quindi, diventa importante conoscere innanzitutto cosa prevede il contratto collettivo di lavoro nel caso di morte del datore. Inoltre, per chi è interessato a recuperare alcuni stipendi arretrati o, ad esempio, un tfr mai ricevuto, è essenziale capire se è possibile agire nei confronti degli eredi del defunto.

Può accadere che un pensionato, nonostante la piena capacità d’intendere e di volere, sia afflitto da una certa invalidità e che, quindi, richieda assistenza per le incombenze della vita quotidiana. Per questo motivo, provvede ad assumere regolarmente un badante. Nel corso del rapporto, però, l’anziano muore. In questo caso, nasce l’esigenza di sapere cosa dice il contratto collettivo di lavoro per capire come devono comportarsi i familiari del datore e verso chi il lavoratore deve rivolgere le proprie istanze.

Devi sapere che il contratto collettivo in esame, attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2022, prevede, innanzitutto la possibilità di risolvere il contratto. In particolare, ciò può essere realizzato con i seguenti termini di preavviso:

  • per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali, durati non più di 5 anni, bisogna rispettare 15 giorni di calendario. Questo termine aumenta a 30 giorni, se si tratta di un rapporto di lavoro ultra quinquennale;
  • per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali, fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il preavviso deve essere esercitato almeno con 8 giorni di anticipo. Viceversa, per i rapporti ultra biennali, il predetto termine si estende a 15.

coppia di anziani assistenza domiciliare lombardia

La seconda questione che bisogna risolvere è quella delle eventuali spettanze retributive arretrate e mai corrisposte dall’anziano. A tale riguardo, il contratto collettivo di lavoro afferma che i familiari conviventi del datore, il consorte, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi di legge, che risultano registrati nello stato di famiglia del defunto, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro del badante. Tale obbligo è previsto solo per i compensi maturati nel periodo in cui le persone anzidette sono risultate conviventi, anagraficamente, col datore deceduto.

Se l’anziano viveva da solo con il badante, per recuperare eventuali pagamenti arretrati questi può agire in recupero soltanto nei confronti degli eredi. Ciò comporta che il lavoratore debba effettuare degli accertamenti per conoscere i successori del proprio assistito. Una volta appurati questi dati, il badante potrebbe procedere nei confronti degli eredi, visto che sono responsabili anche dei debiti contratti in vita dal parente defunto. Ricorda, però, che i potenziali successori del datore di lavoro potrebbero rinunciare all’eredità. Se ciò dovesse accadere, il badante non potrebbe, materialmente, agire nei confronti di nessuno. In tal caso, perderebbe, di fatto, le spettanze mai ricevute oltre all’eventuale tfr.

Per avere gli arretrati della retribuzione o il tfr, abbiamo visto che il badante dell’anziano può rivolgersi ai familiari soltanto se erano conviventi col defunto oppure, in caso contrario, se sono diventati suoi eredi. Resta inteso, altresì, che, in caso di rinuncia all’eredità, il lavoratore non saprebbe verso chi avanzare le proprie pretese. Se ciò dovesse accadere, non è raro che il badante cerchi una strada alternativa.

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Roma, le badanti e le microspie nelle case dell’assistito

Sappiamo fin troppo bene che molte volte quando un soggetto si serve di un domestico come una babysitter, una colf ad ore o una badante convivente, spesso non rispetta i dettami legislativi: infatti, v’è l’obbligo per il datore di lavoro di istituire un regolare contratto di lavoro subordinato. Ciò determina situazioni scomode ed imbarazzanti che non tutelano la badante e non favorisce neppure le famiglie.

In effetti, non è detto che quest’ultime siano al sicuro semplicemente pagando meno: un servizio pienamente efficiente è solo quello che protegge i diritti di tutti. Può dunque fare qualcosa la collaboratrice domestica per provare il rapporto di lavoro esistente nel caso in cui la situazione dovesse degenerare e finire in giudizio? La risposta è positiva e viene direttamente dalla Suprema Corte di Cassazione. In poche parole: basta servirsi di un video o di un registratore.

La pronuncia della Corte di Cassazione si è espressa in favore dei collaboratori domestici, qualora questi ultimi abbiano delle prove per dimostrare il loro rapporto di lavoro e per far sì che lo stesso venga regolarizzato. Si tratta di una sentenza rivoluzionaria, attraverso la quale i giudici hanno stabilito che una colf può utilizzare registratori e telecamere in casa del datore di lavoro per costruirsi delle prove ad hoc a dimostrazione del fatto che presti lavoro tra quelle mura.

Le prove possono dunque essere utilizzate in un possibile processo anche solo per chiedere arretrati, buonuscita e ferie. E cosa ne è della privacy del nucleo familiare?

La Cassazione si è espressa anche su questo e ha stabilito i presupposti da rispettare: innanzitutto la collaboratrice domestica deve essere presente nel momento in cui registra; inoltre, tra le scene riprese non devono rientrare azioni di vita privata che non riguardano la situazione della diretta interessata/dipendente. Essenziale ai fini della punibilità ai sensi dell’articolo 615 bis del codice penale è che non vengano registrati momenti privati non attinenti al lavoro della domestica.

Pertanto oggi gli orientamenti giurisprudenziali sono sempre più all’avanguardia nel settore del lavoro domestico e prediligono la tutela della badante in lotta al lavoro nero. Tuttavia, la stessa regola non vale per il datore di lavoro: secondo la Cassazione infatti resta punibile il comportamento del datore di lavoro o del padrone di casa che utilizza gli stessi strumenti tecnologici di controllo per tenere d’occhio l’operato della badante.

Trattasi di una violazione delle norme dello Statuto dei lavoratori in quanto è illlecito controllare a distanza i dipendenti. Vieppiù, sulla stessa lunghezza d’onda i giudici hanno spiegato, già in passato, che il proprietario della casa non può utilizzare alcun strumento di ripresa per filmare o registrare ospiti occasionali e conviventi in sua assenza: quest’ultima provoca nei terzi la tranquillità di non essere visti o sentiti, per cui si concedono un gesto in più, intimo e personale, appartenente al margine di privacy che non si può violare.

Neppure importa che nei filmati finiscano i mobili, l’arredo, magari dell’argenteria o l’interno dei guardaroba con la biancheria intima, perchè non c’è alcuna interferenza nella vita privata. Ebbene da oggi in poi la colf in nero potrà incastrare più facilmente il proprio datore di lavoro. Lo scopo ovviamente è quello di precostituirsi la prova per poter in un successivo processo chiedere gli arretrati, la buona uscita e le ferie.

Eccezioni per i datore di lavoro sulla videosorveglianza

Vi è la possibilità anche per i datori di lavoro domestico di installare impianti audiovisivi di videosorveglianza, ma escludendo l’applicazione dell’art. 4 co. 1 della L. 300/1970 in quanto non è possibile che ciò avvenga tramite stipula di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato stesso.

Nell’ambito del lavoro domestico quindi è sufficiente rispettare la normativa sulla privacy (D.Lgs. n.196/2003) che prevede in capo al lavoratore il diritto alla riservatezza e quindi l’obbligo per il datore domestico di informare il collaboratore ed ottenere il consenso preventivo circa l’installazione di apparecchiature di videosorveglianza. Se invece il datore installasse i dispositivi in un momento successivo a quello dell’assunzione senza il consenso del collaboratore verrebbe meno la fiducia tra le parti indispensabile per il proseguimento del rapporto di lavoro. Di conseguenza le parti potranno recedere dal contratto precedentemente stipulato.

Resta applicabile l’art. 8 della L. 300/70 che disciplina il divieto di effettuare indagini sul profilo del lavoratore che non riguardino in modo diretto l’attività lavorativa svolta. Invece, quando le apparecchiature siano installate con lo scopo di evitare possibili attività criminali, come il furto di oggetti preziosi o comportamenti violenti nei confronti della persona assistita. In questo particolare caso la giurisprudenza stabilisce che non è necessario il consenso del collaboratore e nonostante la mancanza di questo le prove ricavate dalla registrazione degli impianti potrebbero essere validamente utilizzate in sede di processo penale.

Se però con la scusante di evitare possibili attività criminali da parte del collaboratore ci si accorge che quest’ultimo non svolge le sue mansioni come stabilito al momento della stipula del contratto di assunzione, non è possibile utilizzare le prove raccolte per un eventuale ricorso al giudice del lavoro. E’ importante dunque che venga sensibilizzata l’informazione sia nei confronti delle famiglie che delle badanti per poter rendere noti questi strumenti di tutela fondamentali durante la collaborazione.

Prevenire è meglio che curare ed informare è meglio che rischiare.

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Immunizzazione obbligatoria per colf e badanti: il caso di Roma

È all’ordine del giorno la problematica attinente la immunizzazione della popolazione e, quindi, l’ottenimento del green pass. In materia di colf e badanti infatti, secondo alcune indagini, su un campione di 464 over 60, il 92% degli intervistati vorrebbe che l’immunizzazione fosse obbligatoria. Gli anziani vogliono quindi che il governo introduca anche l’obbligo vaccinale per i collaboratori domestici, badanti e colf.

Quel che emerge, inoltre, è che tra gli over 60 c’è un’elevatissima propensione alla vaccinazione. Eppure, il 54% del campione dichiara di conoscere uno o più over 60 che non hanno fatto e non intendono fare la vaccinazione, elemento che dimostra una diffusa resistenza tra il resto della popolazione anziana che non partecipa alla socialità e nei quali la cultura vaccinale si diffonde con maggior efficacia. Nello specifico, a temere il covid è soprattutto chi all’interno delle proprie famiglie ha una badante o una colf: solo con il vaccino si diffonderebbe maggiore sicurezza e ci sarebbero meno dubbi circa la contagiosità.

Vieppiù, in Italia ci sono circa 2 milioni di collaboratori domestici di cui il 57, 6% irregolari; nel 52% di casi di tratta di colf e nel 48% di casi di badanti. Trattasi di dati rilevanti che potrebbero costituire un forte pericolo e incidere sulla salute dei più deboli. È nostro dovere informarci e fare in modo che i nostri cari vivano in sicurezza e serenità, specie in compagnia di chi questa serenità deve preservarla.

Già il 63,4% degli intervistati si sottopone abitualmente alla vaccinazione antinfluenzale stagionale e per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid-19, la risposta è ancora più soddisfacente: ha infatti completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi l’84,7% del campione; il 13,1% ha fatto soltanto la prima dose; lo 0,2% ha dato l’adesione per fare il vaccino e ha già l’appuntamento; l’1,1% ha dato adesione per fare il vaccino e sta aspettando l’appuntamento. Insomma, solo lo 0,9% non farà il vaccino per timore delle conseguenze. A questo punto, dunque, il dialogo è aperto anche per le badanti che devono assistere e affiancare quotidianamente i nostri cari. Proteggiamoci, prendiamoci cura dei nostri cari!

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La sanatoria delle badanti a Roma: un mezzo flop del governo

È possibile incontrare decine delle testimonianze simili a quelle di seguito: «Mi vergogno. Ogni volta che la mia collaboratrice familiare mi chiede notizie, io non so cosa dirle. Aspettiamo. Da quasi un anno». La voce è quella di uno/a dei tanti datori di lavoro che ha usufruito della sanatoria per mettere in regola cittadini stranieri senza permesso di soggiorno impiegati in nero. La data in cui ha presentato la domanda per la sua collaboratrice familiare lo scorso anno ce l’ha appuntata: 8 agosto 2020. All’8 luglio di quest’anno, non ha ricevuto ancora il permesso di soggiorno che ne sanerebbe la posizione. Non è l’unica.

Nel giugno 2020 il Governo Conte approva un provvedimento di emersione e regolarizzazione dei lavoratori in nero impiegati in agricoltura, allevamento, assistenza agli anziani e cura della casa. Se i lavoratori in nero sono migranti irregolari ottengono, oltre al contratto, anche un permesso di soggiorno. Complessivamente vengono depositate circa 220mila domande. In larghissima parte sono di cittadini stranieri, riguardano colf e «badanti» (l’85 per cento del totale) e sono presentate dai datori di lavoro (un’altra opzione riguardava migranti irregolari disoccupati, ma è stata poco usata, con sole 13mila domande).

Secondo un monitoraggio della campagna «Ero straniero – L’umanità che fa bene», al primo giugno di quest’anno «solo 11mila delle 220mila persone che hanno fatto richiesta hanno in mano un permesso di soggiorno per lavoro, mentre circa 20mila sono in via di rilascio». Il rapporto,  realizzato da una coalizione della società civile per la riforma della legge sull’immigrazione, è stato compilato sulla base dei dati raccolti da Ministero dell’Interno, prefetture e questure. Evidenzia una situazione critica soprattutto nelle grandi città.

Questa attesa di mesi e mesi lascia le persone in un limbo pieno di incertezza e difficoltà, non ultime quelle legate alla pandemia. Per quanto riguarda la copertura sanitaria di queste persone il Ministero della Salute, nel luglio dello scorso anno, aveva in effetti emanato un’apposita circolare. E in essa spiegava che i cittadini stranieri «in emersione» hanno non solo il diritto, ma proprio l’obbligo d’iscriversi al sistema sanitario nazionale dalla data di presentazione della domanda di emersione o del permesso temporaneo. Eppure questo, troppo spesso, non è avvenuto e non avviene.

Molte strutture sanitarie rifiutano l’iscrizione in mancanza della dimostrazione dell’avvenuto versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Questo mix di ritardi amministrativi e incomprensioni burocratiche ha impedito a molti di questi lavoratori di vaccinarsi, creando rischi per la salute loro e delle persone di cui si occupano, a maggior ragione se anziane. Un paradosso al quale si sta provando a porre rimedio. I ritardi nell’esaminare le pratiche, secondo le prefetture, sarebbero dovuti alla mancata assunzione di personale aggiuntivo. La norma sulla sanatoria lo prevedeva, poiché la regolarizzazione avrebbe causato un logico aumento del lavoro, ma per mesi non ve ne è stata traccia.

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La badante a Roma: alcune indicazioni sui tempi per fare ricorso

Introduzione

Noi di AES DOMICILIO ci occupiamo oramai da anni delle questioni riguardanti non solo le famiglie, ma anche il mondo delle badanti; e ci teniamo a che siano informate sui loro diritti quanto sui loro doveri. È una delle principali campagne mediatiche quelle di abbattere il lavoro nero, ma soprattutto di diffondere informazioni chiare, corrette, e soprattutto aggiornate sul mondo del lavoro (avvalendoci, come in questo caso, di fonti autorevoli come Noemi Secci de ‘laleggepertutti’), ed in particolar modo sul mondo delle badanti. Uno dei temi caldi è quello riguardanti le vertenze.

Innanzitutto, va detto che il rapporto di lavoro domestico costituisce una tipologia di rapporto di lavoro subordinato e, come tale, anche se con alcune importanti semplificazioni, è assoggettato alla stessa disciplina generale valida per il lavoro dipendente, oltreché alla legge sulla tutela del lavoro domestico ed al contratto collettivo di settore. La badante convivente, in particolare, o assistente familiare, è una lavoratrice che svolge mansioni di assistenza alla persona ed è normalmente qualificata come collaboratrice domestica, qualora svolga le proprie mansioni esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro.

Con il termine “vertenza di lavoro” si è soliti definire, impropriamente, la conciliazione in sede sindacale. In realtà, il termine “vertenza di lavoro” indica in modo generico un contenzioso in materia di lavoro, ossia tra lavoratore e datore, o committente. In sostanza, il lavoratore apre una contestazione nei confronti del datore di lavoro innanzi a un sindacato (o a un diverso organismo competente): il contenzioso se risolve se, a seguito dell’incontro tra le parti, si trova un accordo. Se non si perviene ad un compromesso, il lavoratore può decidere di rivolgersi in seguito all’autorità giudiziaria.

Prescrizione della retribuzione

Se la badante si ritrova con degli stipendi o, comunque con parte delle voci retributive (Tfr, rateo tredicesima, ferie non godute…) non pagati, non ha tempo illimitato per richiederli, in quanto i crediti retributivi sono soggetti a prescrizione.

Poiché in costanza di rapporto, normalmente, i lavoratori hanno timore di richiedere le proprie spettanze, normalmente i termini per la prescrizione dei crediti retributivi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavorativo.

La prescrizione, comunque, si interrompe ed i termini decorrono nuovamente per effetto di qualsiasi atto scritto che evidenzi la richiesta di corrispondere il credito, o nel caso in cui il datore di lavoro riconosca il credito stesso.

Ad esempio, rientrano tra le cause di interruzione dei termini per la prescrizione:

  • la notifica dell’atto di citazione in giudizio;
  • la ricezione di ogni altro atto di richiesta del credito, quindi che metta in mora il debitore, cioè il datore di lavoro.

Denunciare il lavoro nero

Se la badante non è stata assunta regolarmente ha 5 anni di tempo, da quando ha cessato l’attività, per denunciare il datore di lavoro. Il termine non cambia se la cessazione è avvenuta per dimissioni volontarie e non per licenziamento. La diffida inviata entro 5 anni al datore di lavoro interrompe la prescrizione e fa decorrere nuovamente il termine. In pratica, il termine per avviare la vertenza di lavoro può risultare anche superiore a 5 anni se, prima che si verifichi la prescrizione quinquennale, viene inoltrata una raccomandata con ricevuta di ritorno dalla badante, per rivendicare i propri diritti. Si noti che, in merito al lavoro nero, recentemente è stato chiarito che il datore di lavoro è sanzionato, ma non è soggetto alla cosiddetta maxisanzione.

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Per chiedere stipendi, differenze retributive o ratei arretrati la badante ha 5 anni di tempo che decorrono, anche in questo caso, dalla cessazione del rapporto. Si ricorda, a questo proposito, che mentre per la generalità dei lavoratori subordinati lo stipendio deve essere pagato con strumenti tracciabili, quest’obbligo non sussiste per i lavoratori domestici, che possono essere pagati in contanti.

È allora indispensabile che il datore di lavoro dimostri l’avvenuto pagamento, ad esempio chiedendo alla badante di sottoscrivere una ricevuta dei compensi erogati: in caso contrario, la lavoratrice ha il diritto di chiedere il dovuto.

Chiedere gli arretrati e i contributi INPS

La liquidazione, o Tfr, ossia il trattamento di fine rapporto, fa parte della retribuzione differita della badante e di tutti i lavoratori dipendenti in generale. In buona sostanza, si tratta di una spettanza (pari al totale della retribuzione utile annua diviso 13,5) che matura tutti i mesi, nella misura di 1/12, ma viene erogata solo alla fine del rapporto. Badanti e colf conviventi o colf ad ore hanno la facoltà, a differenza di quanto avviene per la generalità dei lavoratori subordinati, di domandare un’anticipazione del 70% della liquidazione, annualmente. Ad ogni modo, cessato il rapporto di lavoro, la badante ha 5 anni di tempo per chiedere il Tfr. La badante in nero o, in generale, la badante che si accorga che la contribuzione Inps non è stata accreditata, può richiedere al datore di lavoro il versamento dei contributi previdenziali.

Bisogna ricordare, a questo proposito, che i contributi si prescrivono in 5 anni; il termine di prescrizione diventa pari a 10 anni solo nel caso in cui il lavoratore abbia presentato formale denuncia di omessa contribuzione all’Inps.

Attraverso la costituzione della rendita vitalizia, comunque, è possibile recuperare i contributi omessi e prescritti.

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Badante a Roma: deontologia e altri aspetti da considerare

Per «deontologia» si intende il modo in cui ciascuno di noi deve comportarsi all’interno del proprio ambiente soprattutto lavorativo; e noi di AES DOMICILIO più volte abbiamo sollevato alcuni dubbi (dando anche molte risposte!) sulle regole di convivenza civile che la badante deve assumere all’interno della famiglia o della casa in cui opera.

La legge però (cioè l’articolo 2104, 2° comma, del Codice civile) impone ai lavoratori dipendenti di osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro per quanto attiene l’esecuzione e la disciplina del lavoro. Di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito (sentenza n. 663 del 12 gennaio 2018) che questa norma impone al lavoratore di essere diligente nel rispettare le direttive impartite dal datore di lavoro anche con riferimento all’assunzione di responsabilità collegate alle specifiche mansioni svolte (che nel caso di una badante convivente o badante ad ore sono essenzialmente quelle di una assistenza più o meno intensa nei confronti di una persona anziana e/o non autosufficiente e, quindi, di una attività volta a tutelare e non a mettere in pericolo la salute, l’integrità fisica e la vita della persona assistita).

Detto questo, è possibile infliggere al lavoratore una sanzione disciplinare (secondo le regole stabilite nel contratto collettivo nazionale applicabile) per le infrazioni commesse nello svolgimento delle proprie mansioni (ivi compreso il mancato rispetto delle direttive impartite dal datore di lavoro per ciò che attiene l’esecuzione e la disciplina del lavoro). La sanzione disciplinare deve essere proporzionata all’infrazione commessa (il contratto collettivo nazionale prevede le seguenti sanzioni: rimprovero, censura scritta, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un numero di giorni massimo, licenziamento disciplinare). In alternativa a tutto questo, conservare un buon rapporto con questa badante e non si ha intenzione di licenziarla di trovare una soluzione concordata che potrebbe essere una delle seguenti:

  • l’uso di candele votive elettriche
  • oppure l’installazione di un dispositivo per il controllo dei fumi esistenti in casa.

Insomma problemi quotidiani che, comunque, bisogna affrontare!

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Estate 2021 a Roma: come gestire colf e badanti in ferie

Sicuramente uno dei momenti cruciali della nostra stagione estiva, in quanto AES DOMICILIO, è proprio quello di metterci a discutere, accordare, e organizzare le ferie delle badanti; tuttavia, anche le badanti non sono sempre totalmente coerenti con i tempi e con i termini che le leggi prevedono e questo crea uno scompiglio non da poco.

Le ferie dei collaboratori domestici, incluse badanti e colf, devono essere godute in un unico periodo o al massimo in due con ma almeno 2 settimane comprese tra i mesi di giugno e settembre.

Per le lavoratrici straniere, il Ccnl (art. 17) prevede però una deroga che consente l’accumulo di un biennio da utilizzarle tutte insieme per il cosiddetto “rimpatrio non definitivo”. Se la famiglia ha esigenza di trovare un sostituto può sottoscrivere un contratto di assunzione ex novo a temo determinato, se l’esigenza è quella di un’attività una tantum, si può ricorrere al Libretto famiglia per le prestazioni occasionali.

Gli assistenti familiari che lavorano sei giorni alla settimana maturano 26 giorni di ferie l’anno. Chi lavora in regime di convivenza, inoltre, ha diritto all’indennità di vitto e alloggio per ogni giorno di ferie. Come succede nelle aziende, le ferie vanno concordate tra datore di lavoro e lavoratore. Nel caso della figura dell’assistente familiare, la richiesta va fatta in forma scritta.

Quando una famiglia ha l’esigenza di sostituire un assistente familiare in ferie, deve fare a tutti gli effetti una nuova assunzione: deve stipulare un nuovo contratto, generalmente a tempo determinato, comunicare l’assunzione all’Inps per via telematica ed elaborare i prospetti paga. Per maggiori informazioni su come assumere una badante regolarmente, leggi qui i nostri consigli.

Prima di procedere con l’assunzione, però, bisogna trovare l’assistente familiare. Nell’ultimo periodo stiamo rilevando maggiori difficoltà da parte delle famiglie nel trovare lavoratori in questo campo, sicuramente anche a causa del Covid. In passato capitava spesso che fosse la stessa badante a trovare la sua sostituta, in molti casi direttamente dal suo paese di provenienza. Con le restrizioni agli spostamenti a causa del Covid, queste situazioni si sono ridotte notevolmente e il periodo per trovare sostituti si è allungato. Da qui l’esigenza per le famiglie di sapere con anticipo il periodo di ferie dei propri collaboratori.

Se colf e badanti sono conviventi devono seguire il datore o la persona che assistono durante i soggiorni temporanei in altri comuni o in residenze secondarie. Se è già previsto nel contratto di assunzione, non dovrà essere corrisposta al lavoratore nessuna diaria giornaliera. Se il lavoratore non è convivente è  sempre possibile concordare una trasferta, ma in questo caso si renderà necessaria una temporanea modifica delle condizioni contrattuali.

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