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Bonus per gli anziani a Roma: un contributo per pagare la badante

Per tutti i cittadini non autosufficienti che necessitano dell’aiuto di figure di sostegno come badanti e colf, arriva il rimborso di 300 euro mensili messo a disposizione per compensare, almeno in parte, le spese affrontate per provvedere agli stipendi. Si parla di un massimo di 3.600 euro all’anno. Previsto, inoltre, un ulteriore contributo di 300 euro per l’assunzione di un sostituto in caso di maternità del professionista che si occupa della persona non autosufficiente.

Queste, dunque, le principali misure introdotte lo scorso primo luglio da CassaColf, lo strumento che il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico (sottoscritto da Domina, Fidaldo, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS e Federcolf) ha costituito per fornire prestazioni e servizi a favore di lavoratori e datori di lavoro iscritti. I nuovi aiuti andranno ad aggiungersi a quel pacchetto di prestazioni e servizi già garantiti da CassaColf.

A beneficiarne, tutti quei lavoratori e datori di lavoro che possiedono un regolare contratto e che non hanno mancato di versare i contributi obbligatori previsti dall’accordo collettivo. Dallo scorso 1° luglio è operativo il nuovo regolamento di CassaColf, che introduce importanti aiuti rivolti ai datori di lavoro domestico: quelli più fragili che si trovano a fare i conti con una condizione permanente di non autosufficienza e quelli che, in caso di maternità dell’assistente familiare, devono ricorrere a un sostituto e lo fanno con regolare contratto. Un incentivo a chi sceglie la strada della regolarità.

In caso di non autosufficienza permanente e certificata il rimborso previsto è di 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi, per un totale di 3.600 euro, spiegano da CassaColf. In caso di assunzione di un sostituto che vada a prendere temporaneamente il posto del lavoratore titolare costretto a ritirarsi per maternità, il sussidio sarà di 300 euro, una tantum, per ogni professionista assunto in sostituzione. Per ottenere gli aiuti, il richiedente dovrà aver versato almeno un anno di contributi alla Cassa.

Oltre ai sussidi, il pacchetto di prestazioni Covid per gli assistenti familiari risultati positivi è stato prorogato fino al 31 ottobre 2021. In particolare, si legge nel comunicato, è prevista “indennità giornaliera da 100 euro per un massimo di 50 giorni l’anno in caso di ricovero in strutture ospedaliere; indennità giornaliera da 30 euro per un massimo di 10 giorni l’anno in caso di isolamento domiciliare a prescindere dal ricovero ospedaliero a seguito di positività al Covid-19; indennità giornaliera per i figli a carico, da 40 euro, per un massimo di 14 giorni; rimborsi fino a 200 euro per l’acquisto di materiale sanitario e fino a 100 euro per visite domiciliari di personale medico o infermieristico”.

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Roma, aggiornamenti INPS su ‘ferie non godute’ e ‘pagamento contributi’

Per le ferie non godute e relativo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro arrivano dei chiarimenti da INPS, anche per quanto riguarda i periodi di mancato preavviso, con il messaggio n.2330 del 17 giugno 2021.

Dall’INPS arrivano dei chiarimenti per i datori di lavoro dei lavoratori domestici regolarmente assunti, quindi colf e badanti per esempio, in seguito a quesiti giunti allo stesso Istituto.

INPS ricorda di aver rilasciato con un messaggio del 2013, il n.13156 del 14 agosto, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di ferie non godute o mancato preavviso per colf e badanti in caso di licenziamento o comunque di rapporto di lavoro cessato. INPS specifica che per i periodi di ferie non godute di colf e badanti, e per il mancato preavviso, cui corrispondono le rispettive indennità, il datore di lavoro deve procedere al pagamento dei rispettivi contributi fino all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, e procede con un esempio. Vediamo nel dettaglio.

Per le colf e badanti, e in particolare per le ferie non godute e il mancato preavviso, al termine del rapporto del lavoro deve essere corrisposta un’indennità sostitutiva specifica di carattere retributivo che prevede il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro. A specificarlo nuovamente è INPS nel messaggio del 17 giugno.

INPS ricorda che nel “Portale dei Pagamenti” sul sito dell’Istituto è stata rilasciata la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di ferie non godute o mancato preavviso. L’Istituto specifica che quella funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione del rapporto di lavoro di colf e badanti valida ai fini giuridici e nel dettaglio:

  1. la data di cessazione del rapporto di lavoro per colf e badanti valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
  2. la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

Ricorda INPS in merito all’indennità sostitutiva del preavviso che lo stesso Istituto con la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997, emanata in seguito alla entrata in vigore del D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, ha precisato che le somme erogate come indennità sostitutiva devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Le stesse somme per l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere però attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 4 maggio 1973 e circolare n. 365 C. e V. del 19 agosto 1974).

Per quanto riguarda le ferie non godute di colf e badanti INPS ricorda che, come stabilito anche dal CCNL di categoria, le stesse non possono essere monetizzate fatto salvo quelle che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità sostitutiva delle ferie non godute di colf e badanti, ma vale per tutti, ha carattere retributivo. Ricorda INPS in merito la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 e la successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.

Nella sentenza viene affermato il principio secondo il quale, specifica INPS “le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro. Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.”

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La badante a Roma e la quota 100: come funziona la pensione

L’argomento pensione è sempre un tema caldo per quanto riguarda il contratto per badante e badante convivente, per le quali negli ultimi anni stanno avvenendo numerosi cambiamenti di tipo fiscale. Primo tra tutti è indagare bene la famosa questione della “quota 100”, cioè quando con un tot. di anni di età sommati ad un tot. di anni di lavoro si arriva al numero 100 – ma è poi così semplice?

Badanti conviventi e colf conviventi, così come babysitter e la generalità dei lavoratori domestici, sono iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD); al contrario della maggior parte dei lavoratori subordinati, però, l’aliquota destinata a finanziare la pensione (ossia l’aliquota IVS, invalidità vecchiaia superstiti) non è pari al 33%, ma inferiore, pari al 17,4275%.

Questo comporta un trattamento pensionistico più basso per la badante, o la colf: meno sono i contributi versati, più bassa risulterà la pensione.

Bisogna tener presente che la maggior parte delle pensioni dei lavoratori domestici si calcola col sistema contributivo, in quanto non sono numerose colf e badanti che vantano contribuzione antecedente al 1996. Ma procediamo con ordine.

Non è semplice nemmeno soddisfare i requisiti per la quota 100, per i lavoratori domestici. Difatti, per questa pensione anticipata sperimentale, i cui requisiti possono essere perfezionati sino al 31 dicembre 2021, si richiedono:

  • 62 anni di età;
  • 38 anni di contributi (di cui 35 al netto dei periodi di disoccupazione e malattia non integrata, per gli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria Inps, come colf e badanti).

La quota 100 può essere ottenuta attraverso il cumulo, escludendo però eventuale contribuzione accreditata presso le casse dei liberi professionisti.

Apparentemente sembrerebbe più semplice, per i lavoratori domestici, ottenere la pensione anticipata a 64 anni. Tuttavia, la prestazione non richiede solo il requisito dei 64 anni di età, ma anche:

  • 20 anni di contributi effettivi;
  • un importo del trattamento almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale, cioè a 1.287,52 euro al mese. Quest’ultima condizione risulta molto difficile da soddisfare per chi possiede versamenti normalmente d’importo basso, come colf e badanti.

La pensione può essere ottenuta dalla badante, o dalla colf, solo se questa, oltre ad aver perfezionato i requisiti elencati:

  • non possiede contribuzione al 31 dicembre 1995;
  • in alternativa, ha optato per il computo di tutti i contributi presso la gestione Separata al momento del pensionamento.
  • Questa pensione può essere ottenuta anche utilizzando un particolare strumento di cumulo dei contributi. Per approfondire: Pensione anticipata a 64 anni.

Colf e badanti possono infine anticipare l’età pensionabile utilizzando la pensione di anzianità: si della prestazione, basata su requisiti di età e di contribuzione, che è stata poi sostituita dalla pensione anticipata. Ad oggi, sono ancora operative alcune tipologie di pensioni di anzianità residuali:

  • opzione donna, che richiede, per le dipendenti, il compimento di 58 anni di età (59 anni per le autonome) e il perfezionamento di 35 anni di contributi alla data del 31 dicembre 2019, previa attesa di una finestra di 12 mesi (18 per le autonome);
  • la pensione di anzianità in totalizzazione, che richiede 41 anni di contributi (può essere sommata la contribuzione accreditata presso differenti casse, comprese quelle dei liberi professionisti) e l’attesa di 21 mesi di finestra;

la pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti e notturni, che richiede un minimo di 61 anni e 7 mesi di età, 35 anni di contributi e una quota (somma di età e contribuzione) almeno pari a 97,6; i requisiti sono più elevati per i lavoratori notturni con un numero di notti inferiori alle 78 all’anno, e per chi possiede contribuzione da lavoro autonomo.

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A Roma controlli del fisco su badanti e colf: consigli per i collaboratori domestici

Molte volte ci interroghiamo su come avvengano i controlli del fisco; molte volte ci diciamo: “ma proprio me dovrebbero controllare?”; e poi ancora: “ma come fanno a beccare proprio me – ci sarà sicuramente qualcuno che avrà fatto una segnalazione”.

Ecco: i pensieri che compaiono nella mente possono essere i più disparati e disperati, ma AES DOMICILIO ha deciso di fare maggiore chiarezza su questo aspetto che (purtroppo!) interessa chiunque, anche le badanti conviventi, le badanti ad ore e le badanti di condomio – ma anche colf conviventi e colf ad ore.

In realtà è il comportamento della stessa badante che fa scattare i controlli anti-evasione da parte del Fisco. Una famiglia che provvede a selezionare la colf o badante non agisce come sostituto d’imposta.

In parole povere il badato o anziano che assume il collaboratore domestico (comprese le babysitter) non effettua alcuna ritenuta a titolo di acconto. Inoltre il datore non è obbligato ad inviare il CUD domestici (certificazione unica). Non trattiene le tasse sul lavoratore come fanno le altre categorie di datori di lavoro (edilizia, agricoltura, commercio, ecc.). Ciò permette alla colf di non avere una trattenuta forzosa del reddito. La dichiarazione dei redditi è tuttavia obbligatoria se il reddito complessivo del lavoratore è superiore a 8.150€. L’invio di denaro all’estero (moneygram ad esempio) da parte dei collaboratori domestici stranieri che non presentano dichiarazione dei redditi, o che dichiarano meno, è una delle principali ragione che fa scattare i controlli incrociati da parte INPS ed Agenzia delle Entrate.

Sicuramente uno dei fattori più importanti riguarda proprio il trasferimento di denaro all’estero: questo è un dato che non può passare inosservato, e per quanto vi siano dei sistemi legali che impongono delle trattenute sul denaro guadagnato in Italia da spedire all’estero, tuttavia ci sono altrettanti sistemi di invio di denaro all’estero, praticamente illegali atti ad aggirare l’ostacolo del fisco italiano e dell’Agenzia delle entrate. Dunque ci sentiamo di dire a tutte le badanti di non commettere l’errore di occultare il proprio guadagno affinché un domani non si subiscano delle gravi, anzi gravissime conseguenze.

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Sanatoria badanti per adempimenti INPS: i contributi per chi lavora a Roma

Sanatoria badanti conviventi e badanti ad ore, colf conviventi e colf ad ore: con la circolare numero 101 dell’11 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni da seguire sugli adempimenti contributivi per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri in base al settore di appartenenza:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Coloro che hanno presentato domanda di accesso alla sanatoria badanti, colf e braccianti finalizzata alla dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro devono procedere con una serie di adempimenti contributivi per concludere la regolarizzazione.

Le indicazioni contenute nel documento INPS sono indirizzate ai datori di lavoro, in attesa della definizione del procedimento di emersione, sui periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto Rilancio ovvero, dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le domande che riguardano la conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

 

Apertura della posizione contributiva e della comunicazione di assunzione entro il 10 ottobre. Mentre per i rapporti di lavoro domestico prevista l’iscrizione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Il primo chiarimento riguarda, innanzitutto, da quale data far partire il calcolo della contribuzione dovuta per i periodi di lavoro:

  • dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.34/2020), per le domande con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione europea;
  • dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione finalizzate a instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.

Come prima operazione, i datori di lavoro agricolo devono aprire una posizione contributiva, seguendo le istruzioni fornite dall’INPS:

  • bisogna utilizzare il canale online per inviare la denuncia aziendale telematica (D.A.);
  • nel campo “Procedura di emersione” del quadro B bisogna indicare il valore “Si”.

La circolare INPS numero 101 dell’11 settembre 2020 specifica: “La posizione contributiva dedicata all’emersione sarà contraddistinta da uno specifico codice di autorizzazione “5W”, con il significato di “Posizione contributiva riferita a rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del D.L. n. 34/2020”.

Se un unico datore di lavoro ha richiesto di accedere alla sanatoria badanti, colf e braccianti per più di un rapporto di lavoro la posizione contributiva dovrà essere aperta con data di inizio attività relativa alla data più remota di presentazione della domanda.

E anche chi ha già una posizione contributiva per gli operai agricoli dovrà aprirne una dedicata all’emersione. Definita la procedura di emersione illustrata dall’INPS, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione indicando come data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione.

Inoltre, bisognerà procedere con la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV) sempre entro la scadenza del 10 ottobre 2020 indicando, come data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro indicata nella domanda di emersione.

Una volta ricevuta la comunicazione di apertura della posizione contributiva, i datori di lavoro hanno sempre 30 giorni di tempo per trasmettere i flussi Uniemens, nodo Posagri, relativi ai periodi retributivi da regolarizzare, entro 30 giorni, ovvero, se successivi, entro i termini ordinari legali di presentazione (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento del periodo retributivo).

Sarà l’INPS a calcolare direttamente la contribuzione dovuta nella prima tariffazione utile, chi trasmette i flussi Uniemens in ritardo dovrà versare anche le somme aggiuntive previste.

L’elemento del flusso Uniemens da considerare è l’elemento “DenunciaAgriIndividuale”, con le seguenti precisazioni per la valorizzazione degli elementi:

  • “CodiceFiscaleLavoratore”: indicare il codice fiscale (anche provvisorio) del lavoratore;
  • “DatiAgriRetribuzione”: indicare il codice contratto 121 “Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020”;
  • “DataAssunzione”: indicare la data del 19 maggio 2020 ovvero la data di inizio del rapporto di lavoro per le istanze volte ad instaurare un rapporto di lavoro secondo le indicazioni fornite su come calcolare il periodo di contribuzione.

Sarà l’INPS, quindi, a inviare direttamente al datore di lavoro domestico la comunicazione di iscrizione provvisoria e le istruzioni per il pagamento dei contributi tramite avviso di pagamento pagoPA. E sarà sempre l’Istituto a calcolare la contribuzione dovuta sulla base dei dati forniti al momento della domanda di regolarizzazione. Nel caso in cui sia stata presentata istanza per cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l’immigrazione, l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

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