Roma e l’amministratore di sostegno
Aes Domicilio si prende carico della selezione delle badanti per le famiglie di anziani che contattano per avere una badante che possa curare il proprio parente.
Un fatto che può accadere nelle famiglie di chi contatta Aes Domicilio, per trovare la badante convivente o badante ad ore, è trovarsi di fronte ad un Amministratore di Sostegno. Per diventare Amministratore serve un procedimento particolarmente semplice, proprio per consentire a chiunque di accedere a questo servizio: è sufficiente presentare presso la Cancelleria del giudice tutelare del Tribunale competente un ricorso contenente le generalità dell’interessato e dei suoi familiari, indicando quali bisogni e situazioni hanno portato a richiedere la nomina dell’Amministratore di Sostegno.
Il giudice provvederà a designare la persona ritenuta più adatta (nella maggior parte dei casi è il familiare più stretto), ed emanerà un decreto in cui saranno indicati i compiti dell’Amministratore.
Dal decreto risulteranno quali azioni il beneficiario potrà continuare a svolgere autonomamente e quali azioni dovranno invece essere compiute con l’aiuto dell’Amministratore.
L’associazione Aes Domicilio ha effettuato una ricerca per capire al meglio il servizio di amministratore. Innanzitutto chi può diventare amministratore? Chiunque! Non sono richieste particolari competenze o requisiti: è previsto che possano essere nominati come Amministratori di Sostegno i parenti o i soggetti stabilmente conviventi con il beneficiario del provvedimento; quindi anche le badanti; può anche accadere che il Giudice Tutelare decida di nominare un soggetto estraneo alla compagine familiare.
Non può essere nominato amministratore di sostegno ad esempio colui che non ha la libera disponibilità del proprio patrimonio, oppure il figlio riguardo al quale tale esclusione sia stata stabilita (con disposizione scritta) da parte del genitore, chi sia stato rimosso da una tutela o dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale, oppure colui che sia stato dichiarato fallito.
I poteri dell’amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto di nomina, ovvero in tutti i successivi provvedimenti emessi dal giudice tutelare d’ufficio o sull’impulso di una parte. Egli ha il dovere di assistere e il potere di compiere in nome del beneficiario e per suo conto solo gli atti presi in considerazione nel decreto di nomina (ad esempio pagare le utenze, la badante, gestire la pensione, ecc); l’Amministratori di Sostegno interviene quale rappresentante dell’amministrato negli atti giuridici di straordinaria amministrazione (es compravendita di immobili, di auto).
La prassi vigente prevede un’assenza di indennità a favore di parenti/amici, ma il riconoscimento di un’indennità a favore del professionista nominato dal Tribunale, che viene sostenuta dal beneficiario stesso o dai suoi eredi (indennità di fine amministrazione per sopravvenuto decesso).
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