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Roma: Documenti Necessari per Assumere la Badante

Ricordiamo ai cittadini di Roma che la prima cosa da fare appena conosciamo una badante e la nostra intenzione è di assumerla, ovviamente in regola, è verificare i documenti perché possono essere diversi in caso di badante italiana oppure badante straniera.

Se la badante è italiana, il documento identificativo richiesto per l’assunzione è una carta d’identità valida ed il codice fiscale.

Se la badante è straniera il documento identificativo che deve avere, oltre eventualmente alla carta d’identità ed al passaporto, è un permesso di soggiorno valido.

I lavoratori extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia possono essere assunti con qualsiasi tipo di contratto di lavoro.

Quindi per assumere una badante extracomunitaria occorre controllare che sia possesso di valido permesso di soggiorno: valido perché non dovrà essere scaduto, o se scaduto in fase di rinnovo con regolare ricevuta.

Vediamo quali sono i tipi di permesso di soggiorno: per motivi di lavoro (non stagionale), per motivi familiari, per motivi di studio, per asilo politico, per motivi umanitari, protezione sociale, assistenza minore (ex art. 31), per vittime di violenza domestica, per calamità, per atti di particolare valore civile.

Per fare un riassunto la badante extracomuntaria in regola sul territorio nazionale per l’assunzione ci deve fornire i seguenti documenti:

  1. Documento di identità valido (passaporto, carta di identità)
  2. Codice Fiscale
  3. Permesso di soggiorno
  4. Diplomi o attestazioni professionali, se ne possiede

Se la badante invece non è in regola sul territorio nazionale, il datore di lavoro deve procedere con la regolarizzazione al fine di assumere la badante e farle conseguire un titolo di soggiorno valido.

Il datore di lavoro domestico che assume una badante extracomunitaria senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o revocato rischia una multa pari a 5.000 euro per ogni lavoratrice occupata irregolarmente e la reclusione da 6 mesi a 3 anni ai sensi dell’art. 22, comma 12 del D.Lgs. 286/98.

 

  • LAVORATORE (CITTADINO ITALIANO – COMUNITARIO O NEOCOMUNITARIO) – DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ – CODICE FISCALE
  • LAVORATORE (EXTRACOMUNITARIO) CON PERMESSO – DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ – CODICE FISCALE – PERMESSO O CARTA DI SOGGIORNO – RICEVUTA POSTA ASSICURATA PER RINNOVO SE IL PERMESSO O CARTA SONO SCADUTI
  • LAVORATORE (EXTRACOMUNITARIO) CON REGOLARIZZAZIONE / SANATORIA – DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ – CODICE FISCALE – NULLA OSTA RILASCIATO DALLA PREFETTURA – CONTRATTO DI SOGGIORNO RILASCIATO DALLA PREFETTURA – RICEVUTA POSTA ASSICURATA PER RILASCIO PERMESSO

 

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