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Il Manuale della Badante a Roma: la Badante Specializzata nel Morbo Di Parkinson

Un libro può essere una delle scelte migliori per conoscere qualcosa: Aes Domicilio come casa editrice ha raccontato anche a Roma la badante e la famiglia, per aiutare entrambe le figure ad entrare una nel mondo dell’altra.

Il morbo di Parkinson, insieme al morbo d’Alzheimer, è sicuramente tra le patologie più diffuse che cominciano a minare il corpo degli anziani a partire dalla terza età (a volte anche prima).

Quando il Parkinson giunge a stadi molto avanzati, emerge la necessità di assistenza quotidiana costante.

Se davanti a una diagnosi di Parkinson a nessuno verrebbe in mente di gioire, la cosa peggiore da fare è sicuramente cancellare ogni speranza, mostrandogli un decorso obbligato che lo porterà in breve tempo al ricovero in un centro specializzato lontano da casa, dalla famiglia, dagli amici e dalla sua stessa vita.

Anche la medicina più tradizionalista, infatti, ha ormai accettato che ogni paziente sia un caso a sé e che il benessere, la serenità e il sentirsi ancora capace di fare, siano un toccasana per la guarigione o, in casi di patologie degenerative, per contrastare il progredire del male.

Ecco perché la figura della badante convivente o a ore e dunque l’assistenza domiciliare, riesce a garantire uno degli aspetti più importanti nella vita di una persona affetta da questo tipo di malattie.

Si può dire che una badante riesce a garantire continuità e sicurezza al paziente.

Quando vengono diagnosticate queste malattie, il primo pensiero è: “la tua vita non sarà più come prima”.

Non è vero e non deve esserlo: la vita può restare invariata a grandi linee, con degli accorgimenti e qualche attenzione in più.

Si possono frequentare gli stessi luoghi, le stesse persone, si possono fare le stesse cose di sempre, magari con più lentezza, magari non assiduamente come prima, magari con un piccolo aiuto, ma si faranno.

Questa continuità può essere garantita soltanto da una badante specializzata nell’assistenza di pazienti affetti da morbo di Parkinson.

Infatti il trattamento di una malattia come il Parkinson necessita di competenze specifiche che esulano dalla mera assistenza o compagnia e che invece fiancheggiano capacità e conoscenze di tipo anche infermieristico.

Aes Domicilio coglie l’occasione del suo primo manuale per far conoscere com’è realmente il mondo della badante.

Il manuale è acquistabile direttamente dal sito Aes domicilio.

 

Vuoi sapere quanto costa una badante? AES Domicilio (assistenza anziani a domicilio) è attiva con le proprie badanti in tutta la Regione Lombardia, in Lazio ed in particolare nelle province di Milano e Roma se cerchi Badanti a MilanoBadante a MonzaBadante a ComoBadante a Lecco e Badante a Roma.

 

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Badanti Roma: il Rimborso Canone Rai

Badanti a Roma e il rimborso del Canone della RAI.

Ancora pochi giorni per richiedere l’esenzione del canone Rai anceh per gli anziani di Roma. Vediamo quali sono i requisiti necessari e quando è fissata la scadenza per la domanda.

Generalmente, il canone Rai ammonta a 90 euro annui e viene messo direttamente in bolletta. Generalmente, la scadenza per inoltrare la domanda di esonero dal pagamento del canone Rai è fissata al 31 luglio. Ma quest’anno, causa la sospensione di Ferragosto delle scadenze fiscali il termine è fissato al prossimo 20 agosto.

Tuttavia, possono richiedere l’esenzione del canone Rai solo determinate categorie. I requisiti per fare domanda sono i seguenti: aver compiuto 75 anni di età entro il 31 luglio; avere un reddito annuo che non superi gli 8mila euro, risultato della somma tra il reddito della persona che avanza richiesta e il reddito del coniuge; non essere conviventi con soggetti titolari di reddito proprio (ma fanno eccezione colf, badanti e altri collaboratori domestici); essere in possesso di una televisione o più televisori nell’abitazione nella quale è fissata la residenza; nel caso di un’abitazione che non è la stessa in cui si è fissata la residenza, non è possibile accedere all’esenzione dal pagamento del canone Rai.

Con Aes Domicilio siamo attivi in tutta la Regione Lombardia ed in particolare nelle province di Milano (badante Milano) se cerchi Badanti a Milano, Badante Monza, Badante Como, Badante Lecco. Siamo presenti con i nostri partner in franchising anche nella Regione Lazio e in particolare in provincia di Roma (badante Roma).

Come ottenere l’esonero per gli anziani e le badanti di Roma

Per ottenere l’esonero dal pagamento dei 90 euro dell’abbonamento televisivo, gli over 75 devono rispettano i seguenti termini:

  • il 30 aprile per richiedere l’esonero totale (per coloro che hanno compiuto 75 anni entro il 31 gennaio);
  • il 31 luglio, ovvero il 20 agosto, per richiedere l’esonero parziale (per i contribuenti che hanno compiuto gli anni da febbraio a luglio).

L’Agenzia delle Entrate collega l’intestazione di un’utenza elettrica al possesso di almeno un televisore, anche se non sempre è così. I contribuenti che non possiedono alcun televisore in casa, quindi, possono richiedere la disdetta del canone ed evitare il pagamento. Diversa è la situazione di una famiglia che possiede il televisore, ma non sfrutta i canali in chiaro: la tassa si applica a prescindere, essendo collegata al possesso dell’apparecchio. Per vedersi cancellati dalla lista dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che non possiedono alcun televisore possono compilare l’apposito modulo nel quale dichiarano di essere titolari di un’utenza elettrica senza possedere apparecchi televisivi. In tal modo è possibile ottenere l’esonero dal pagamento dei 90 euro annui. In questi casi, però, la dichiarazione di non possesso di un televisore va presentata ogni anno fino a quando la situazione non cambia e le scadenze da considerare sono diverse. Chi risponde a tutti i requisiti accede alla cancellazione della metà del totale del canone annuo. Se invece si sono compiuti 75 anni d’età entro il primo gennaio di quest’anno, l’esenzione dal pagamento del canone è del 100%, (ma la scadenza è già trascorsa lo scorso 20 aprile 2021).

 

Vuoi sapere quanto costa una badante?

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Case popolari a Roma: la badante può subentrare in luogo della persona assistita?

AES DOMICILIO ci tiene a sottolineare che tutti gli articoli compilati hanno un fine puramente “informativo” o “esplicativo” e non hanno alcuna pretesa di esaustività, né entrano nello specifico dei casi. Per questi motivi si invitano i lettori a verificare e comunque a rivolgersi, in ogni caso, agli organi competenti per avere maggiori informazioni e sottoporre le proprie esigenze ed i casi personali. Altresì garantiamo che tutte le informazioni sono desunte da fonti accreditate e per quanto possibile riportate fedelmente.

La persona legata da un rapporto di lavoro subordinato all’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica non può succedere nel rapporto di locazione alla morte di questi.

È quello che stabilisce in una sua sentenza la Suprema Corte di Cassazione: nel caso di morte dell’assegnataria di un alloggio di edilizia economica e residenziale pubblica, non subentrano nel diritto di godimento, tra gli altri, “il convivente di fatto” nel caso di un anziano non autosufficiente e della sua badante convivente, badante ad ore e badante di condominio.

La L.R. Liguria n. 10 del 2004, art. 12 va infatti interpretato nel senso che il “convivente di fatto” ivi previsto sia soltanto il convivente more uxorio poiché depongono in tal senso l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica e l’interpretazione finalistica: dal punto di vista letterale, l’espressione “convivente di fatto” compare in una pluralità di testi normativi, sempre quale sinonimo di “convivente more uxorio”, ma il rapporto di servizio o di lavoro domestico esula dal novero delle convivenze di fatto; dal punto di vista sistematico, la L.R. Liguria n. 10 del 2014, art. 12, nell’elencare gli aventi diritto a subentrare nel diritto di godimento dell’alloggio, inserisce il “convivente di fatto” subito dopo il coniuge, e subito prima dei figli: il che rende evidente l’assimilazione, nella intenzione del legislatore, della convivenza di fatto al rapporto di coniugio; dal punto di vista finalistico, infine, la ratio delle norme sul diritto dei familiari dell’assegnatario d’un alloggio di edilizia residenziale pubblico a permanere nel godimento dell’immobile, dopo la morte dell’assegnatario, è la solidarietà familiare ed il diritto alla casa, ratio insussistente rispetto al coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità.

La mera coabitazione per esigenze lavorative, infatti, non dà luogo ad un consorzio familiare, e non legittima l’equiparazione del dipendente ai membri della famiglia.

Sembra chiara e priva di lacune la decisione della Corte, occhio dunque ai furbetti, non sempre farsi ragione è la via più semplice per fare giustizia, e non sempre la convivenza – pur essendo lunga – comporta necessariamente un “debito” come quello di cui si discorre.

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AES Domicilio (assistenza anziani a domicilio) è attiva con le proprie badanti in tutta la Regione Lazio: selezioniamo collaboratori domestici professionali, anche specializzati nell’assistenza di malati di Alzheimer e malati di Parkinson (badante Alzheimer, badante Parkinson).