Badante convivente: quali sono i diritti
Badante convivente: quali sono i diritti
Il lavoro della badante è, per lo più, continuato; implica anni di servizio consecutivi, alternando, certo, anche brevi parentesi verso altro, cioè non sempre dedicandosi esclusivamente alla cura di un anziano; ma il maggior numero dei casi vede la badante esercitare il proprio lavoro presso una famiglia per molti anni.
La continuità lavorativa presso una famiglia comporta anche la maturazione di alcuni diritti delle badanti (e ciò apre le vie anche alle cattive interpretazioni e figurazioni della badante: altrettante volte il lavoro continuato presso un anziano è visto dalla famiglia come “minaccioso”, per paura che si crei una sorta di “dipendenza distorta”, sconfinante l’ambito assistenziale).
Prendiamo il caso di una “badante convivente” che per 6 anni ha esercitato il proprio lavoro, assunta regolarmente con il contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria (contratto badante convivente), ossia il CCNL per il personale domestico, presso una famiglia; e che data la morte dell’assistito richieda dei diritti. Ma quali diritti ha maturato?
Ciò detto, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, in genere la famiglia è tenuta a dare alla badante un preavviso di licenziamento pari a 30 giorni di calendario qualora abbia maturato un’anzianità di servizio superiore a 5 anni (come nel caso di specie). Tuttavia, esistono anche dei casi nei quali non bisogna rispettare tale termine (come nel caso del decesso della persona da assistere), poiché per ovvi motivi non è possibile prevedere l’evento di morte e quindi preavvisare per tempo la badante.
Dunque, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro alla badante non spetta altro che la sua busta paga per i giorni che ha lavorato durante il mese di decesso della persona da assistere, compresi alcuni istituti contrattuali imprescindibili, quali:
- il Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
- le ferie (se ha periodi feriali non fruiti completamente);
- i permessi (se ha periodi di permessi non fruiti completamente);
- la tredicesima (per le mensilità maturate).
Il TFR, come stabilisce l’art. 40 del CCNL di categoria, spetta in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Esso è determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno,comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5.
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