Licenziamento per giusta causa delle badanti a Roma
Se la badante si rende responsabile di una condotta così grave da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro domestico per il datore di lavoro, è possibile per quest’ultimo recedere dal contratto per giusta causa, senza corrispondere il mancato preavviso. Il caso più comune è l’assenza ingiustificata dal lavoro.
Come si prosegue quindi:
- deve essere inviata una contestazione disciplinare all’indirizzo di residenza italiano (se è residente con il datore di lavoro/assistito si invia all’indirizzo del datore e non si riceve). In alternativa si può consegnare la raccomandata a mano.
- Poi, il datore potrà operare con il licenziamento disciplinare per colf e badanti conviventi dopo 5 giorni dal ritiro della raccomandata, se non ha ricevuto risposta di giustificazione dell’assenza oppure, nel caso in cui la badante non ritirasse la raccomandata, dopo 5 giorni dall’arrivo al datore della ricevuta del mancato ritiro.
Il licenziamento disciplinare per badanti si considera un licenziamento per giusta causa che non prevede alcun pagamento dell’indennità di mancato preavviso al collaboratore.
Se invece la badante, dopo tale contestazione, produce un certificato medico come giustificazione dell’assenza, il datore potrà licenziarla dopo 10 giorni di malattia per anzianità inferiore ai 6 mesi, dopo 45 giorni se ha più di sei mesi e fino a due anni di servizio dopo 180 giorni se l’anzianità di servizio supera i due anni. Cambia in questo caso la natura del licenziamento che non è più disciplinare ma per superamento del periodo di comporto di malattia. Va riconosciuto in quest’ultimo caso il preavviso da pagare tramite indennità sostitutiva.
Nel caso in cui la badante non abbia alcuna giustificazione per l’assenza, dopo aver intimato il licenziamento con apposita lettera di cui sopra, il datore dovrà elaborare il cedolino di cessazione.
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud).
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all’Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto.
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